La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 342/2025 pubblicata il 3 marzo 2025, ha stabilito che i ticket mensa non incidono sulla retribuzione feriale. Tale decisione si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale che delinea con precisione i criteri per la determinazione…
Il concetto di retribuzione feriale e il quadro normativo
La pronuncia della Corte di Appello prende le mosse dall'analisi del concetto di retribuzione feriale, così come delineato dalla Corte di Cassazione in diverse decisioni (Cass. 22401/2020 e, più recentemente, Cass. 2023/19663). La giurisprudenza nazionale si è allineata alle disposizioni e ai principi del diritto comunitario, secondo cui la retribuzione delle ferie annuali deve essere commisurata a quella ordinaria del lavoratore. Una riduzione della retribuzione che possa dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie risulterebbe infatti in contrasto con la normativa europea.
In questo contesto, la Corte ha ribadito che devono essere inclusi nella retribuzione feriale tutti gli elementi che compensano incomodi intrinsecamente connessi alle mansioni lavorative e che rientrano nel calcolo della retribuzione complessiva. Devono, quindi, essere garantiti gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale del lavoratore.
L’esclusione dei ticket mensa dal calcolo della retribuzione feriale
Tuttavia, la Corte ha evidenziato che nel computo della retribuzione feriale non rientrano quegli elementi che hanno la finalità di coprire spese occasionali o accessorie legate all'espletamento dell'attività lavorativa. Proprio in questa categoria rientrano i ticket mensa, considerati non un elemento della retribuzione ordinaria, bensì un'agevolazione di carattere assistenziale connessa al rapporto di lavoro in modo occasionale.
Tale interpretazione trova conferma in precedenti pronunce della Corte di Cassazione (Cass. 16135/2020, 5547/2021, 15629/2021), secondo cui i buoni pasto non costituiscono un trattamento retributivo in senso stretto. Pertanto, salvo specifici accordi sindacali che ne sanciscano espressamente la natura retributiva, i ticket mensa non possono essere computati nella retribuzione feriale.
Conclusioni
La sentenza della Corte di Appello di Napoli conferma un orientamento ormai consolidato, chiarendo che i ticket mensa, in quanto rimborso forfettario di una spesa sostenuta dal lavoratore, non rientrano nel computo della retribuzione feriale. Tuttavia, resta aperta la possibilità che specifici accordi sindacali possano prevedere una diversa qualificazione, rendendoli parte integrante del trattamento retributivo. Questo principio assume particolare rilevanza per le aziende e i lavoratori, che devono considerare attentamente la natura delle componenti retributive ai fini della corretta applicazione delle normative in materia di ferie e retribuzione.
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