Tra le disposizioni riguardanti i rapporti in somministrazione contenute nel Collegato lavoro, merita certamente attenzione quella relativa alla modifica dell’articolo 34, comma 2 del decreto legislativo n. 81/2015, operata dall’articolo 10 comma 1, lettera b), al fine di incentivare le opportunità…
Esenzione dall’obbligo di indicare la causale
Come ricordato dalla richiamata Circolare n. 6/2025, il Collegato lavoro (articolo 10 comma 1, lettera b)), ha previsto che, in caso di assunzioni a tempo determinato di lavoratori che versano in situazioni di particolare debolezza effettuate dalle agenzie per il lavoro, non trova applicazione l’obbligo di indicazione delle causali stabilite per le assunzioni con contratto a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi dall’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015.
La disposizione, in particolare, consente alle agenzie di somministrazione di inviare in somministrazione a tempo determinato senza l’apposizione di causale:
- i soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
- i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, come definiti dal Regolamento UE n. 651/2014 e dal DM del 17 ottobre 2017.
Lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati
Con DM 17 ottobre 2017 sono state individuate, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015, le
categorie di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati in conformità alla regolamentazione euro-unitaria.
In particolare, sono considerati
soggetti svantaggiati coloro che:
- a) non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) abbiano un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) abbiano superato i 50 anni di età;
- e) siano adulti che vivono soli, con una o più persone a carico;
- f) siano occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici e appartengano al genere sottorappresentato;
- g) appartengano a minoranze etniche di uno Stato membro della UE e abbiano la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.
Sono, invece, lavoratori
molto svantaggiati:
- i soggetti privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito;
- i soggetti che rientrano nelle ipotesi indicate nelle lettere da b) a g) dell’elenco sopra citato e risultano privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito.
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