Con la Circolare n. 22/2025, l’Inail ha reso noto che la Banca Centrale Europea, con decisione del 6 marzo 2025, ha modificato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Pertanto, dal 12 marzo 2025, sono modificati il tasso di interesse per le rateazioni…
Nessuna variazione per le rateazioni in corso
La variazione del tasso di interesse comunicata dalla BCE non si riflette, tuttavia, sulle rateazioni già in essere poiché, come precisato nella Circolare, nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza.
Cambia il tasso di interesse per le nuove rateazioni
Come anticipato, la BCE ha modificato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, portandolo, nello specifico, al 2,65%. Per effetto di questa decisione, e tenuto conto che il pagamento rateale dei debiti per premi Inail comporta l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 12 marzo 2025 sono determinati applicando il tasso di interesse pari all’8,65% (2,65+5,5).
Calcolo delle sanzioni per mancato o ritardato pagamento
Per quanto riguarda le sanzioni civili per
mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, la Circolare in oggetto spiega che il datore di lavoro è tenuto:
- al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (2,65%) maggiorato di 5,5 punti. In tale ipotesi, dunque, la misura della sanzione è pari all’8,15% (5,5+2,65);
- al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (2,65%) senza applicazione di ulteriori maggiorazioni, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori. Per detta ipotesi, quindi, la misura della sanzione è pari al 2,65%.
Quali sono le sanzioni nel caso di denuncia spontanea di evasione
Per effetto delle previsioni di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), secondo periodo, della legge n. 388/2000, in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la
denuncia della situazione debitoria è effettuata
spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, che non può in ogni caso
essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
La sanzione, in particolare, è pari al:
- tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti), se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia;
- tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro 90 giorni dalla denuncia.
Pertanto, a decorrere
dal 12 marzo 2025, la misura della sanzione sarà pari:
- all’8,15% (2,65% + 5,5%), in caso di versamento effettuato entro 30 giorni dalla denuncia;
- al 10,15% (2,65% +7,5%), in caso di versamento effettuato entro 90 giorni dalla denuncia.
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