Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 7,90% in ragione d’anno (tasso del 2,40% maggiorato di 5,5 punti).
A riguardo, l’Inps ricorda che a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta dall’articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 19/2024, una nuova fattispecie di
ravvedimento operoso in base alla quale, se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, e quindi nella misura del 2,40% in ragione d’anno.
L’Istituto ricorda, inoltre, che l’articolo 30, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 19/2024, è intervenuto anche sulla fattispecie del ravvedimento operoso disciplinata dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000, pertanto:
- come già previsto anteriormente alle modifiche in vigore dal 1° settembre 2024, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell’omissione pari al 7,90% in ragione d’anno (tasso del 2,40% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia;
- ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 9,90% in ragione d’anno (tasso del 2,40% maggiorato di 7,5 punti).