19 aprile 2025

Inps, interesse per i debiti contributivi meno cari

Con la decisione di politica monetaria del 17 aprile 2025, la BCE ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema

Autore: Salvatore Cortese
Ancora in calo il tasso di rateazione dei debiti Inps. A renderlo noto è lo stesso Istituto previdenziale con la Circolare n. 80/2025 del 18 aprile, che fa seguito alla decisione Banca Centrale Europea (BCE), con cui è stato ridotto di ulteriori 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni…

Interesse di dilazione e differimento

La decisione della BCE ha portato al 2,40% (rispetto al precedente 21,65%) il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR), con decorrenza 23 aprile 2025. l’Inps, pertanto, ha comunicato che, con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dalla suddetta data, l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso dell’8,40% annuo.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore, invece, non subiranno modificazioni. A decorrere dalla medesima data del 23 aprile 2025, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso dell’8,40% annuo.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari all’8,40%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di aprile 2025.

Sanzioni civili

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 7,90% in ragione d’anno (tasso del 2,40% maggiorato di 5,5 punti).

A riguardo, l’Inps ricorda che a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta dall’articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 19/2024, una nuova fattispecie di ravvedimento operoso in base alla quale, se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, e quindi nella misura del 2,40% in ragione d’anno.

L’Istituto ricorda, inoltre, che l’articolo 30, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 19/2024, è intervenuto anche sulla fattispecie del ravvedimento operoso disciplinata dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000, pertanto:
  • come già previsto anteriormente alle modifiche in vigore dal 1° settembre 2024, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell’omissione pari al 7,90% in ragione d’anno (tasso del 2,40% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia;
  • ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 9,90% in ragione d’anno (tasso del 2,40% maggiorato di 7,5 punti).
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