11 aprile 2025

Premi Inail, verbale di primo accesso non idoneo a interrompere la prescrizione

Ha una funzione prodromica e non esprime la chiara volontà di far valere un credito dell'Inail

Autore: Salvatore Cortese
Sul tema della prescrizione applicabile ai premi di competenza dell’Inail, con la recente Circolare n. 26 del 7 aprile 2025, l’Istituto ha fornito importanti chiarimenti in merito alla disciplina di riferimento, soffermandosi, in particolare, sulla decorrenza dei termini e sull’efficacia…

Verbale di primo accesso

Come ricordato nella Circolare Inail n. 7/2025, l’articolo 2943, comma 4, del codice civile stabilisce che la prescrizione viene interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore. In materia assicurativa, quindi, il termine di prescrizione può essere interrotto da atti stragiudiziali che valgano a costituire in mora il debitore, come ad esempio il verbale di accertamento e notificazione.

In questo atto, infatti, è manifestata per iscritto l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato nel verbale stesso.

In tale contesto, pertanto, il verbale di primo accesso - previsto dall'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, ossia l'atto che, a conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, deve essere rilasciato al datore di lavoro oppure alla persona presente all'ispezione – non può considerarsi idoneo a interrompere il decorso del termine prescrizionale.

Infatti, a differenza del verbale unico di accertamento e notificazione (che può interrompere il termine prescrizionale), il verbale di primo accesso - in quanto atto di avvio dell’accertamento ispettivo - ha una funzione prodromica all’attività accertativa e non esprime la chiara volontà di far valere un credito dell'Inail per premi e accessori poiché gli elementi per la quantificazione di tale credito sono individuati nel successivo verbale unico di accertamento, notificato al termine dell'accertamento stesso.

Verbali emessi da altri Enti

Per quanto riguarda l’efficacia interruttiva della prescrizione dei verbali emessi da altri Enti, l’Inail fa presente che tali atti non sono idonei a interrompere i termini di prescrizione relativi ai premi dovuti e non versati.

Infatti, ferma restando la diretta utilizzabilità degli elementi acquisiti nel corso di tali accertamenti, l’Istituto ricorda che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, “un atto per avere efficacia interruttiva deve contenere, oltre la chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito a far valere il proprio diritto (…) con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora”.

Pertanto, qualora gli accertamenti compiuti dagli altri organi di controllo contengano già tutti gli elementi necessari per la determinazione del credito, tali accertamenti devono essere tempestivamente liquidati dalla Sede, fermo restando che il termine prescrizionale decorrerà dal provvedimento di liquidazione Inail.
Diversamente, se ai fini della liquidazione siano necessari elementi integrativi e risultino possibili premi evasi a rischio di prescrizione, qualora non occorra assegnare un incarico ispettivo finalizzato per esempio ad accertare gli esatti imponibili omessi suddivisi per rischio, le Sedi possono procedere a notificare ai datori di lavoro gli estremi del verbale ricevuto, manifestando la volontà di chiedere i premi dovuti e riservandosi di comunicare successivamente l’esatta quantificazione di essi.
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