Con la Circolare n. 5/2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto per fornire chiarimenti in merito all’applicabilità ai comitati della disciplina contenuta nell’articolo 22 del Codice del Terzo settore e, quindi, concretamente, della possibilità per essi di acquisire la…
Patrimonio minimo per l’acquisto della personalità giuridica
All’applicabilità dell’articolo 22 del Codice del Terzo settore anche ai comitati, è necessariamente collegato il tema dell’ammontare del patrimonio minimo necessario per l’acquisto della personalità giuridica. A riguardo, la Circolare suggerisce di assumere come parametro di riferimento, ai fini dell’individuazione del patrimonio minimo, la soglia di 30.000 euro prevista dall’articolo 22, comma 4 per le fondazioni.
Devoluzione dei fondi
La circolare affronta, infine, il tema della gestione dei fondi nei comitati.
Sul punto viene evidenziato che si devono ritenere attribuiti all’ufficio del RUNTS territorialmente competente i poteri che l’articolo 42 del Codice civile conferisce all’autorità governativa in tema di devoluzione dei fondi nelle ipotesi di loro insufficienza per la realizzazione dello scopo originario, di scopo divenuto inattuabile, o, in caso di raggiungimento dello scopo, nel caso in cui risulti un residuo degli stessi. L’autorità governativa potrà quindi individuare una destinazione diversa o ulteriore rispetto a quella originariamente contemplata nell’atto costitutivo o nello statuto, ove essa non sia più concretamente attuabile.
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