2 aprile 2025

Programma nazionale GOL, il Ministero del Lavoro aggiorna la definizione di soggetto formato

Ampio spazio alle competenze digitali e alle certificazioni referenziate a standard nazionali e internazionali

Autore: Salvatore Cortese
Facendo seguito alla riprogrammazione del Programma nazionaleGOL, recentemente integrato con le disposizioni di cui al Decreto interministeriale (Lavoro e Finanze) del 29 marzo 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 8/2025, ha provveduto ad aggiornare la…

Definizione di soggetto formato

Andando ad integrare, aggiornare e sostituire il paragrafo 1.3 della Circolare Anpal n. 1 del 5 agosto 2022, la Circolare chiarisce che per “soggetto formato” si intendono tutti i beneficiari ai quali, in esito ad un percorso di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione sia rilasciata alternativamente:

Tra le attestazioni che consento ad un soggetto di essere considerato “formato”, la Circolare riporta, in primo luogo, l’attestazione di qualificazione o parte di essa inclusa nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali e nelle sue articolazioni regionali, ivi comprese le attestazioni di competenze previste per le persone con disabilità o una attestazione di percorsi di qualificazione o riqualificazione autorizzati o accreditati da un ente pubblico titolare diverso dalla Regione, quali, ad esempio, gli attestati di formazione e aggiornamento degli insegnanti rilasciati in esito a percorsi accreditati dal Ministero dell’istruzione e del merito.

Altro documento utile a tal fine, è l’attestazione di formazione regolamentata da normative di settore o parte di essa. A titolo esemplificativo, si pensi all’attestazione conseguente ai corsi propedeutici all’acquisizione della patente europea di guida o della carta di qualificazione del conducente (CQC) o agli attestati abilitanti alla movimentazione di mezzi e all’uso di dispositivi ed attrezzature previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono considerate valide per la definizione di soggetto formato, inoltre, le attestazioni di messa in trasparenza degli apprendimenti e delle competenze referenziati alle Aree di Attività dell’Atlante del Lavoro o ad altri standard a valenza unionali e internazionali, quali:
  • Quadro delle lingue – QCER;
  • Quadro competenze digitali – DigComp;
  • Quadro competenze imprenditoriali – EntreComp;
  • Quadro competenze personali – LifeComp;
  • Standard literacy e numeracy OCSE-PIAAC.
Consentono di far acquisire la qualifica di soggetto formato anche le attestazioni di messa in trasparenza, di validazione o di certificazione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e di valutazione periodica ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, automaticamente riconducibile ad attestazioni di validazione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13.

È, infine, utile a definire “formato” un soggetto l’attestato di trasparenza delle attività effettivamente realizzate in un tirocinio non curriculare, rilasciato dal soggetto promotore del tirocinio in coerenza con gli standard e le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, primariamente referenziati alle Aree di Attività dell’Atlante del Lavoro o ad altri standard a valenza unionali e internazionali applicabili, ed in particolare:
  • Quadro delle lingue – QCER;
  • Quadro competenze digitali – DigComp;
  • Quadro competenze imprenditoriali – EntreComp;
  • Quadro competenze personali – LifeComp;
  • Standard literacy e numeracy OCSE-PIAAC.
Tale attestazione, precisa il Ministero, è altresì utile ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati o, comunque, ai fini della validazione delle competenze.
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