Andando ad integrare, aggiornare e sostituire il paragrafo 1.3 della Circolare
Anpal n. 1 del 5 agosto 2022, la Circolare chiarisce che per “soggetto formato” si intendono tutti i beneficiari ai quali, in esito ad un percorso di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione sia rilasciata alternativamente:
Tra le attestazioni che consento ad un soggetto di essere considerato “formato”, la Circolare riporta, in primo luogo,
l’attestazione di qualificazione o parte di essa
inclusa nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali e nelle sue articolazioni regionali, ivi comprese le attestazioni di competenze previste per le persone con disabilità o una attestazione di percorsi di qualificazione o riqualificazione autorizzati o accreditati da un ente pubblico titolare diverso dalla Regione, quali, ad esempio, gli attestati di formazione e aggiornamento degli insegnanti rilasciati in esito a percorsi accreditati dal Ministero dell’istruzione e del merito.
Altro documento utile a tal fine, è
l’attestazione di formazione regolamentata da normative di settore o parte di essa. A titolo esemplificativo, si pensi all’attestazione conseguente ai corsi propedeutici all’acquisizione della patente europea di guida o della carta di qualificazione del conducente (CQC) o agli attestati abilitanti alla movimentazione di mezzi e all’uso di dispositivi ed attrezzature previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sono considerate valide per la definizione di soggetto formato, inoltre, le
attestazioni di messa in trasparenza degli apprendimenti e delle competenze referenziati alle Aree di Attività dell’Atlante del Lavoro o ad altri standard a valenza unionali e internazionali, quali:
- Quadro delle lingue – QCER;
- Quadro competenze digitali – DigComp;
- Quadro competenze imprenditoriali – EntreComp;
- Quadro competenze personali – LifeComp;
- Standard literacy e numeracy OCSE-PIAAC.
Consentono di far acquisire la qualifica di soggetto formato anche le attestazioni di messa in trasparenza, di validazione o di certificazione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e di valutazione periodica ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, automaticamente riconducibile ad attestazioni di validazione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13.
È, infine, utile a definire “formato” un soggetto l’
attestato di trasparenza delle attività effettivamente realizzate in un tirocinio non curriculare, rilasciato dal soggetto promotore del tirocinio in coerenza con gli standard e le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, primariamente referenziati alle Aree di Attività dell’Atlante del Lavoro o ad altri standard a valenza unionali e internazionali applicabili, ed in particolare:
- Quadro delle lingue – QCER;
- Quadro competenze digitali – DigComp;
- Quadro competenze imprenditoriali – EntreComp;
- Quadro competenze personali – LifeComp;
- Standard literacy e numeracy OCSE-PIAAC.
Tale attestazione, precisa il Ministero, è altresì utile ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati o, comunque, ai fini della validazione delle competenze.