10 aprile 2025

Reddito di Libertà, entro il 18 aprile ripresentazione delle domande non accolte per mancanza di fondi

Autore: Salvatore Cortese
Scade il 18 aprile 2025 il termine per la ripresentazione delle domande di accesso al Reddito di Libertà di cui all’articolo 105-bis del D.L. n. 34/2020e ss.mm.ii., che non erano state accolte per incapienza delle risorse. Si ricorda, infatti, che il decreto attuativo delle diposizioni di cui…

Requisiti

Il Reddito di libertà è un contributo economico destinato alle donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, residenti nel territorio italiano, che siano cittadine italiane, cittadine comunitarie o cittadine di uno Stato extracomunitario, in possesso di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea o della ricevuta della richiesta o del cedolino, o del permesso per protezione speciale.

Finalità

L’aiuto economico è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori e non è incompatibile con altri strumenti di sostegno come l’assegno di inclusione.

Importo del contributo

Il Reddito di Libertà, per le domande presentate dal 5 marzo 2025, è concesso nella misura massima di 500 euro mensili (in precedenza l’importo era pari a 400 euro mensili), fatti salvi eventuali incrementi previsti da successive disposizioni normative, per un massimo di dodici mesi (cfr. l’art. 3 del decreto), erogati in unica soluzione.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda può essere presentata dalle donne interessate in possesso dei requisiti, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune di riferimento, utilizzando il modulo “SR208”, denominato “Domanda Reddito di Libertà”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale dell’Inps.

Regime transitorio

Stante la rideterminazione della misura, innalzata dalle precedenti 400 euro alle attuali 500 euro, le domande presentate e non accolte per incapienza dei fondi alla data di entrata in vigore del decreto conservano priorità, a condizione che siano ripresentate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, al fine di comprovare la permanenza dei requisiti per il riconoscimento del contributo. Ove non ripresentate, le domande decadono in via definitiva, ferma restando la possibilità dell’interessata di presentare un’autonoma nuova domanda.

Le suddette domande, pertanto, potranno essere ripresentate dalle donne interessate, per il tramite dei Comuni, entro il 18 aprile 2025 (quarantacinque giorni a decorrere dal 4 marzo 2025) previa verifica, da parte degli stessi Comuni, della sussistenza attuale dei requisiti per l’accesso alla misura.

A tal fine, i Comuni possono accedere al servizio online sul sito dell’Inps, cercando "Prestazioni sociali dei comuni". Nella sezione dedicata, possono visualizzare e ripresentare le domande non accolte per insufficienza di budget.

I Comuni, successivamente, rilasciano all’interessata copia della domanda trasmessa che riporta nel campo “N. domanda” il numero domanda indicato dal Comune e la data e l’ora di trasmissione della domanda originaria.

Presentazione delle domande dall’anno 2025

A decorrere dalla data di apertura del servizio e fino al 31 dicembre 2025, tutte le donne in possesso dei requisiti previsti dal decreto, comprese coloro che non hanno ripresentato la domanda entro il periodo transitorio di 45 giorni di cui sopra, possono presentare domanda a valere sulle risorse finanziarie per l’anno 2025.

A decorrere dall’anno 2026, invece, le domande potranno essere inviate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
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