Per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un’invalidità pari o superiore al 74%, la proposta di legge approvata dalla Camera introduce il diritto, per i suddetti lavoratori, di richiedere un periodo di congedo con diritto…
Congedo biennale con diritto alla conservazione del posto di lavoro
L’articolo 1 della proposta di legge approvata riconosce in favore dei lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il diritto di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi, durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. È, tuttavia, previsto che durante tale periodo il lavoratore non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Le malattie che danno diritto al congedo devono essere certificate dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata che ha in cura il lavoratore.
Pur non essendo computabile ai fini pensionistici e di anzianità di servizio, il periodo di congedo può essere riscattato dal lavoratore mediante versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Lavoro autonomo
Con riferimento al lavoro autonomo, è previsto che, al ricorrere delle suddette malattie, la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte del lavoratore autonomo si applichi per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare, in luogo dei 150 giorni previsti in via generale dall'articolo 14 della L. 81/2017.
Smart working
Un ulteriore vantaggio previsto in favore dei lavoratori dipendenti è rappresentato dal fatto che, decorso il suddetto periodo di congedo, i medesimi lavoratori hanno diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile, ai sensi della legge n. 81/2017.
Ore di permesso aggiuntive per visite e cure mediche
In aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, l'articolo 2 della proposta di legge riconosce, dal 1° gennaio 2026, il diritto di fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche e cure mediche frequenti, ai lavoratori pubblici e privati affetti da malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74%, previa prescrizione del proprio medico di medicina generale o medico specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata
Posto che per le ore di permesso è previsto il riconoscimento di un'indennità economica, il testo normativo prevede che nel settore privato l'indennità è corrisposta direttamente dai datori di lavoro che la recupereranno tramite conguaglio con i contributi dovuti all'ente previdenziale, mentre nel settore pubblico le amministrazioni interessate provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale per il quale sarà prevista la sostituzione obbligatoria, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.
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