La Corte d'Appello di Lecce, con la sentenza n. 196 del 10 marzo 2025, ha stabilito che l'impiego continuativo di un lavoratore somministrato per un periodo superiore a tre anni, svolgendo le stesse mansioni e con un'integrazione stabile nel ciclo produttivo dell'azienda, costituisce una fattispecie…
Contesto e Giurisprudenza Europea
La Direttiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio ha l'obiettivo di bilanciare le esigenze di flessibilità delle imprese con la protezione dei lavoratori somministrati. In particolare, l'articolo 5, paragrafo 5, impone agli Stati membri di adottare misure per prevenire l'abuso dei contratti di somministrazione, evitando che vengano utilizzati per eludere le disposizioni comunitarie. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 17 marzo 2022, causa C-232/20, ha chiarito che la direttiva non consente l'assegnazione continuativa di un lavoratore a missioni presso lo stesso utilizzatore se la durata complessiva non è ragionevolmente qualificabile come "temporanea". In tali casi, l'utilizzatore deve fornire ragioni obiettive per giustificare il ricorso continuativo alla somministrazione di lavoro. La Corte ha ribadito il principio fondamentale della "temporaneità" delle missioni di lavoro interinale, sancito nell'articolo 5, paragrafo 5, della Direttiva 2008/104/CE, che impone agli Stati membri di evitare che i contratti di somministrazione diventino rapporti di lavoro stabili mascherati da flessibilità.
Applicazione al Caso Specifico
Nel caso in esame, l'azienda utilizzatrice ha impiegato il lavoratore somministrato ininterrottamente per tre anni, ricorrendo sistematicamente al lavoro supplementare e straordinario, senza fornire tempestivamente le motivazioni valide per la protrazione delle missioni. La Corte ha ritenuto che questa condotta violi il principio di temporaneità stabilito dalla normativa europea e nazionale.
Decisione della Corte
La sentenza della Corte di Lecce si basa su un'interpretazione rigorosa dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 81/2015, che disciplina la somministrazione di lavoro. La Corte ha rilevato che l'azienda utilizzatrice ha fatto ricorso continuativo a un lavoratore somministrato per un lungo periodo, accompagnando tale prassi con l'uso sistematico di lavoro supplementare e straordinario. Il punto cruciale della pronuncia è stata la mancata presentazione da parte dell'azienda di esigenze concrete e giustificate che potessero sostenere la necessità di un ricorso così prolungato alla flessibilità esterna. Con la conferma della sentenza di primo grado, la Corte d'Appello ha disposto la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il lavoratore e l'impresa utilizzatrice, in conformità con l'articolo 31, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 81/2015, interpretato alla luce dell'articolo 5, paragrafo 5, della Direttiva 2008/104/CE.
Implicazioni per le Imprese
Questa pronuncia evidenzia l'importanza per le imprese di utilizzare la somministrazione di lavoro nel rispetto del principio di temporaneità e di fornire motivazioni concrete e documentate quando ricorrono a missioni di lunga durata. L'assenza di tali giustificazioni può portare alla riqualificazione del rapporto di lavoro e alla creazione di obblighi contrattuali a tempo indeterminato nei confronti dei lavoratori somministrati.
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