Il caso
Il giudizio – molto brevemente - riguarda la difesa in giudizio di un Condominio, che non ha corrisposto la relativa parcella, venendo perciò condannato sia in primo che in secondo grado al pagamento, in favore del legale, dell’onorario oltre accessori, ma in misura inferiore alla domanda avanzata dal predetto, il quale, quindi, ha proseguito il giudizio in Cassazione, ottenendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
In particolare, il ricorrente ha correttamente sostenuto che la Corte d’Appello avrebbe dovuto fissare il termine di decorrenza degli interessi sugli importi dovuti non alla data della pronuncia, ma alla data della richiesta stragiudiziale di adempimento o, al più, di proposizione della domanda giudiziale, perché la mora non può essere esclusa soltanto perché il Giudice opera una liquidazione in misura inferiore al preteso. Inoltre, i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere gli interessi cosiddetti ultralegali, ex L. n. 231/2002, a partire dall’invio delle parcelle o, quantomeno, a partire dalla domanda introduttiva.
Ebbene, gli Ermellini hanno osservato (così già Cass. Sez. 2, n. 24973/2022) che nel caso di richiesta avente a oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’art. 1224 cod. civ. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del Giudice, eventualmente all’esito del procedimento sommario di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal Giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore
Quanto all’applicabilità del 1284, comma 4, cod. civ., la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che, a tal fine, ciò che rileva è che il pagamento venga effettuato nel contesto di una «transazione commerciale», caratterizzata quest’ultima dalla presenza di prestazioni consistenti - anche non esclusivamente, purché prevalentemente - nella consegna di merci o nella prestazione di servizi.
Il sintagma «transazione commerciale» riassume, dunque – prosegue la Suprema Corte -, il “genus” dei contratti ai quali la disciplina degli interessi ex art. 1284 comma 4, cod. civ. trova applicazione e deve essere riferito, perciò, non soltanto a contratti tipici come la compravendita e l’appalto, ma anche a tutti quei contratti tipici quali la somministrazione, il contratto d’opera, la mediazione, il trasporto, il deposito, la commissione, la spedizione, l’agenzia, oltre che a quei contratti atipici che prevedono una prestazione di dare o di facere contro il pagamento di un prezzo. All’interno del codice civile, l’espressione «prestazione di servizi» si rinviene ad esempio nella disciplina del lavoro domestico (art. 2240 cod. civ.) ed è altresì richiamata nella definizione del contratto d’opera (compimento di un servizio, art. 2222 cod. civ.), in alternativa al compimento di un’opera; ugualmente, nella definizione dell’appalto (art. 1655 cod. civ.), l’oggetto del contratto è descritto come compimento di un’opera o di un servizio, ma deve ritenersi, in adesione alla prevalente Dottrina, che l’espressione prestazione di servizi nella norma in esame sia stata usata dal legislatore in senso non tecnico e stia a indicare tutte le prestazioni di fare (e, quindi, anche di non fare) che trovano il loro corrispettivo in un pagamento, così che nella stessa espressione va compresa la generalità dei contratti (tra "imprese") caratterizzati da un pagamento in denaro quale corrispettivo di prestazioni della più varia natura (di dare, di consegnare, di fare, di non fare, etc.). L’espressione consegna di merci o prestazione di servizi indica in generale tutto ciò che viene fornito contro il pagamento di un prezzo. In definitiva, la categoria di contratti (transazioni commerciali) cui si applica la normativa sul ritardo di pagamento, è costituita dai contratti di scambio che operano la creazione o circolazione della ricchezza, stipulati da soggetti qualificati e caratterizzati dal pagamento di un prezzo (così Cass. Sez. 2, n. 10528/2022).
Ragion per cui gli Ermellini, nl caso di specie, hanno affermato che la misura degli interessi cosiddetti ultralegali è pure applicabile ai contratti d’opera professionale, con la conseguenza che la sentenza di secondo grado è stata annullata con rinvio, in accoglimento sul punto del ricorso per cassazione del legale.