In ipotesi di utili “in nero” accertatati nei confronti di una società di capitali a ristretta base partecipativa, la definitività dell’accertamento societario per ragioni procedurali non ha conseguenze pregiudizievoli per il socio, che, con riferimento al reddito di partecipazione a lui attribuito,…
Il caso
L’Agenzia delle Entrate ha accertato il conseguimento, da parte di una società di capitali avente ristretta base partecipativa, redditi non dichiarati con riferimento agli anni dal 2009 al 2012 ed emesso i correlati atti impositivi nei confronti sia dell’ente che dei suoi soci.
Da qui la nascita del contenzioso tributario, che ha visto in prima linea il socio titolare del 50% delle quote societarie, oppostosi all’avviso di accertamento che gli contestava, per il solo anno 2009, il reddito di partecipazione ritenuto conseguito nella misura di 104.354 euro.
Ciò posto, sia la società che il suddetto socio hanno eccepito l’infondatezza della rettifica operata dall’Ufficio, ma con parziale successo. In sede di appello, infatti, la C.T.R. ha ricalcolato, riducendolo, il reddito accertato nei confronti della società per gli anni dal 2010 al 2012. In relazione, invece, all’anno 2009 ha rilevato la tardività dell’opposizione proposta dalla società e pertanto l’inammissibilità del suo ricorso, discendendone la definitività dell’accertamento.
La Commissione di secondo grado ha quindi ritenuto che il socio, essendo divenuto incontestabile l’accertamento nei confronti della società, non potesse più utilmente impugnare l’atto impositivo relativo al reddito di partecipazione emesso nei suoi confronti, e in conseguenza rigettava il suo ricorso.
Ebbene, la Suprema Corte è giunta a una diversa conclusione.
Il principio di diritto
Gli Ermellini, nell’accogliere il ricorso per cassazione proposto dal socio, hanno evidenziato che, secondo giurisprudenza consolidata, in tema di contenzioso tributario, la sentenza, passata in giudicato, di annullamento dell'atto impositivo nei confronti di società a ristretta base sociale, se fondata su motivi di rito, non fa stato nei confronti dei soci, mancando un accertamento inconfutabile sull'inesistenza dei ricavi non contabilizzati e della relativa pretesa fiscale (così Cass. n. 10723/2021; Cass. n. 11680/2016).
- Pertanto, per i Massimi giudici si deve ritenere che «il regime di pregiudizialità nei giudizi tra l’accertamento del reddito percepito dalla società ed il reddito di partecipazione attribuito al socio di società di capitali avente ristretta base partecipativa viene meno nel caso in cui l’accertamento nei confronti della società divenga definitivo non perché giudizialmente ritenuto fondato nel merito, bensì a causa dell’omessa impugnazione dell’atto impositivo o di vizi procedurali dell’impugnativa proposta dalla società; in tali casi il socio può pertanto contestare, con riferimento al reddito di partecipazione a lui attribuito, non solo la mancata distribuzione in suo favore degli utili conseguiti dalla società, ma anche la stessa percezione di redditi distribuibili da parte della società.»
Di conseguenza, nel caso di specie, il ricorso proposto dal socio è stato accolto, e la Suprema Corte ha affidato al Giudice del rinvio il compito di verificare quale sia il reddito non dichiarato percepito dalla società nell’anno 2009 - cioè l’unico anno per il quale l’Ufficio ha mosso contestazioni a carico del socio in questione - e quale sia il reddito di partecipazione eventualmente da attribuirsi a quest’ultimo.
L’annullamento per vizi di merito “salva” il socio
Rimanendo in tema, è importante ricordare che da tempo la giurisprudenza di legittimità ha stabilito (v., tra le molte, Cass. n. 752/2021 e Cass. 24621/2024) che la validità dell'avviso in ordine a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristretta base partecipativa, costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, con la conseguenza che l'annullamento dello stesso con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari; tale carattere pregiudicante non si rinviene, invece, nelle ipotesi di annullamento per vizi del procedimento (ad es. per inesistenza della notifica e per errata intestazione dell'avviso), le quali danno luogo a un giudicato formale, e non sostanziale, difettando una pronuncia che revochi in dubbio l'accertamento sulla pretesa erariale
Vuoi avere accesso a tutti i contenuti riservati e agli articoli di "Quotidiano"?