3 marzo 2021

L’iniqua transizione digitale: quando le commissioni bancarie condannano alla perdita

Autore: Paolo Iaccarino
Non sono tutte rose. La recente campagna finalizzata alla diffusione dell’utilizzo della moneta elettronica mediante il sistema della Lotteria degli scontrini e del Cashback di Stato nasconde un problema importante per molti operatori commerciali, aspetto tutt’oggi irrisolto: le commissioni bancarie. Se per le operazioni ad alta marginalità le commissione addebitate agli esercenti rappresentano un obolo sostenibile, per i beni ed i servizi a marginalità limitata, se non irrisoria, l’operazione cashless rischia di rivelarsi controproducente per la stessa economia. Vi sono transazioni, quali ad esempio quelle relative alla vendita di biglietti e titoli di viaggio, quelle aventi ad oggetto le ricariche ed i servizi telefonici e la vendita di giornali e riviste in cui il costo della transazione, ovvero la commissione bancaria, è tale da annullare integralmente il guadagno dell’esercente. Ad esempio le commissione bancarie, in media pari al 2%, annullano completamente il margine riconosciuto sulle ricariche telefoniche (0,8%-0,9%) e dimezzano quello relativo alla vendita di biglietti su trasporti pubblici (4%).

All’origine le misure dedicate alla limitazione dell’uso del denaro contante hanno trovato asilo nell’ambito delle disposizioni concernenti la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. L’articolo 49 del DLGS n. 231 del 2007 limita il trasferimento del denaro contante o di titoli al portatore fra soggetti diversi quanto il valore oggetto del trasferimento è pari o superiore a 2.000,00 €. Tale limite quantitativo, variato negli anni numerose volte, salvo modifiche legislative di prossima emanazione scenderà ulteriormente e sarà fissato, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, a 1.000,00 euro (art. 18 DL n. 124 del 2019).

L’obbligo del Pos per commercianti e professionisti è stato introdotto solo successivamente. Figlia del governo Monti (art. 15 comma 4 del DL n. 179 del 2012), la disposizione prevede a decorrere dal primo gennaio 2014 per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, l’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito. L’obbligo, in particolare, scattava, salvo impossibilità tecnica, per i pagamenti superiori a 30,00 € (art. 2 DM Ministero dello Sviluppo Economico del 24 gennaio 2014), limite successivamente ridotto a soli 5,00 €. Benché non fossero previste specifiche sanzioni, di fatto mai istituite, la disposizione ebbe un forte impatto, sopratutto emotivo. Complice la babele di modifiche legislative e la campagna mediatica in essere, il Pos ha trovato comunque un’ampia diffusione fra i piccoli operatori economici.

Nonostante l’assenza di sanzioni ed i maggiori costi, la questione veniva risolta molto spesso con il buonsenso, un patto implicito fra consumatore finale ed esercente affinché l’utilizzo della moneta elettronica fosse evitato per transazioni di importo troppo limitato. Il patto, tuttavia, è saltato. I vantaggi economici riconosciuti oggi ai consumatori per l’utilizzo della moneta elettronica hanno determinato un sensibile aumento delle micro operazioni finanziarie, proprio quelle che più delle altre arrecano danni agli esercenti. Lo stesso sistema Cashback, limitando il rimborso del 10% entro un limite massimo rimborsabile per ogni transazione di 15 euro, favorisce l’utilizzo generalizzato della moneta elettronica, anche per l’acquisto di un caffè.

Cosa è stato fatto in materia di micro versamenti e di operazioni a marginalità limitata? Niente. Il problema degli esercenti, benché noto, è stato totalmente ignorato dalla classe politica. Anche l’agevolazione riconosciuta sulle commissioni previste per i pagamenti elettronici introdotta dall’articolo 22 del DL n. 124 del 2019 è risultata ampiamente insufficiente. Benché agli esercenti di attività di impresa, arte o professioni spetti un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate dalle banche e dagli istituti finanziari per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, l’effetto pratico del credito di imposta è stato irrilevante. Dal un lato in quanto l’agevolazione è stata limitata esclusivamente alle transazioni effettuate dai consumatori finali (le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) e per i soli esercenti i cui ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente fossero di ammontare non superiore a 400.000,00 euro. Dall’altra, e questa non rappresenta più una novità, per via dell’ostracismo da parte degli stessi istituti finanziari. Ai sensi del comma 5 dell’articolo 22 gli operatori finanziari dovrebbero mettere a disposizione degli esercenti le informazioni necessarie per quantificare le transazione agevolativi e, quindi, l’ammontare del credito di imposta spettante. All’atto pratico, tuttavia, molte comunicazioni si sono rivelate troppo generiche per consentire tale attività in quanto non distinguono, ad esempio, le operazioni effettuate a favore di consumatori finali e quelle eseguite a beneficio di altri soggetti.

Se dovrà essere una transizione digitale, dovrà essere equa e non lasciare indietro nessuno. Da questo punto di vista il Legislatore deve introdurre immediatamente effettivi meccanismi di perequazione e ristoro a favore degli esercenti, significativi e di immediata applicazione. Il passaggio al digitale è un cambio di paradigma culturale. Non vi sarà norma che potrà imporlo, se non la convenienza per tutti.
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