20 febbraio 2021

Ristori automatici: l’errore dell’ufficio lo “paga” il contribuente

Autore: Giuseppe Avanzato
Come noto il legislatore emergenziale ha previsto attraverso i “DL Ristori” l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore dei soggetti più colpiti dalle conseguenze economiche e finanziarie dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19. L’erogazione dei fondi messi a disposizione spettava all’agenzia delle entrate.
Non sono stati pochi tuttavia i casi in cui l’agenzia ha commesso degli errori nell’accreditare le somme ai beneficiari.

Ad esempio ci è stato segnalato che alcuni contribuenti che avevano ricevuto il primo contributo a fondo perduto solo perché aventi domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni in stato di emergenza (fatturato aprile 2020 su aprile 2019 zero/zero) come previsto dall’articolo 25 del Dl 34/2020, decreto Rilancio, hanno poi ricevuto, da parte dell’Agenzia delle Entrate, il pagamento automatico dei contributi a fondo perduto «Ristori» sebbene non spettante.

Si ricorda infatti che le nuove edizioni del CFP previste dal decreto Ristori non hanno più previsto l’erogazione del contributo a vantaggio dei soggetti siti nei comuni calamitati a prescindere dal calo di fatturato sì come previsto dall’art. 25 del DL Rilancio.

Infatti l’articolo 1, comma 4, del Dl 137/2020 (decreto Ristori) attribuisce il contributo, a prescindere dalla riduzione di fatturato, solo ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, mentre non menziona i soggetti localizzati in territori calamitati. Anche l’agenzia delle Entrate si esprime in termini negativi sulla possibilità di erogare a vantaggio di tali soggetti le nuove edizioni del contributo nella guida «I contributi a fondo perduto per i settori economici con nuove restrizioni».

Ora, sebbene sia evidente che la ricezione di un contributo non spettante implichi inderogabilmente la doverosità della restituzione dell’importo ricevuto qualche riflessione merita invece l’eventuale pagamento di sanzioni e interessi sulle somme indebitamente accreditate.

L’agenzia chiede anche le sanzioni- Nella già citata guida l’Agenzia, trattando delle ipotesi di restituzione del contributo, afferma che il soggetto che percepisce un contributo a fondo perduto in tutto o in parte non spettante può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo tramite modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione 37/2020, pagando sullo stesso gli interessi nella misura del 4% e versando le relative sanzioni sebbene con la possibilità di fruire ai fini del pagamento della stessa delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/1997).

Non appare contestabile tuttavia che l’ipotesi contemplata dalla guida implica una responsabilità del contribuente nell’indebita ricezione delle somme mentre certamente diversa sotto il profilo della responsabilità (e dunque delle conseguenze) deve essere intesa l’ipotesi in cui il contributo sia stato indebitamente erogato per un errore commesso dalla stessa amministrazione finanziaria.

Infatti in tale ultima ipotesi, si ritiene che nessuna somma sia dovuta a titolo di sanzioni e che gli interessi da corrispondere non possano che essere solo quelli calcolati al tasso legale. Ciò non di meno pare, da quanto segnalato alla nostra redazione, che alcuni uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate siano di diverso avviso in quanto pretenderebbero anche in questo caso, la restituzione delle somme comprensive di sanzioni ed interessi al pari di quanto previsto nel caso in cui l’errore nell’accreditamento fosse ascrivibile alla responsabilità del contribuente.

È chiaro che una tale parificazione risulta palesemente illegittima in quanto è chiaro che certamente diversa è la posizione di colui che errando richiede delle somme non spettanti rispetto a quella di colui che in modo assolutamente incolpevole si ritrovi vittima di un errore della stessa agenzia delle entrate che in modo automatico accredita sul suo conto corrente delle somme mai richieste.

Non si può che sperare in un intervento chiarificatore a livello centrale da parte dell’Amministrazione Finanziaria che ristabilisca un minimo di equità in questo palesemente sbilanciato rapporto tra Fisco e contribuenti.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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