5 luglio 2024

Omessa IVA. La “rottamazione” è valutabile per la non punibilità

Autore: Paola Mauro
Per effetto della Riforma “Cartabia”, il pagamento del debito tributario può essere valutato ai fini della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis c.p. A ribadire questo principio è la sentenza n. 14073/2024 della Quarta Sezione penale della Corte di cassazione (così già Cass., Sez. 3 pen., n. 28031/2023).

Precisamente, la pronuncia è stata così massimata: «In tema di reati tributari, tra le condotte susseguenti al reato suscettibili di valutazione ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, rientra l'integrale o parziale adempimento del debito tributario, anche attraverso un piano rateale concordato con il fisco o l'adesione a provvedimenti relativi alla "rottamazione" delle cartelle esattoriali.»
L’imputato ha censurato la sentenza impugnata alla luce della modifica dell'art. 131-bis c.p. ad opera della c.d. Riforma Cartabia, deducendo che il pagamento rateale del debito tributario deve essere apprezzato alla stregua di una "condotta susseguente al reato", ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità.

Ebbene, per gli Ermellini, come ha fondatamente lamentato il ricorrente, la Corte d’Appello doveva valutare l'incidenza sulla vicenda processuale in esame della novella del 2022 che ha modificato, permettendo la valutabilità della condotta successiva al reato, la disciplina della speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Al riguardo, la Corte di merito non ha in alcun modo considerato il fatto che la cartella IVA 2014 è stata sgravata dall'Agenzia delle Entrate in via di autotutela a seguito del ricorso proposto dalla Società rappresentata dall’imputato dinanzi alla Commissione Tributaria, mentre la cartella relativa all'IVA 2015 ha formato oggetto di "rottamazione" e, nell'ambito di tale procedura (la cd. "rottamazione ter"), sono stati corrisposti dal contribuente all'Erario 68.983,142 euro.

Come ricorda il ricorrente, Cass. n. 28031 del 24/5/2023, proprio in tema di omesso versamento di IVA, si è pronunciata sulla rilevanza ex art. 131 bis cod. pen. della condotta successiva alla commissione del reato (pagamento del debito tributario) ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto. In quel caso si è ritenuto «indubbio che la condotta "susseguente" al reato (che, ove intervenuta "prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado", avrebbe certamente consentito l'applicabilità dell'altra speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 13, comma 1, D.lgs. n. 74 del 2000), ha sostanzialmente neutralizzato la gravità dell'offesa, originariamente consistente (notevole essendo indubbiamente l'importo il cui versamento era stato omesso, pari a poco meno di 710.000 euro), provocata all'Erario, avendo i ricorrenti dimostrato con il proprio comportamento la volontà di assolvere il debito tributario, provvedendo tempestivamente ad onorare il piano rateale concordato con il Fisco, tanto da determinare l'adozione in appello del provvedimento di revoca della disposta confisca in primo grado».

Nel caso di specie, pertanto, il ricorso nell’interesse dell’imputato è stato accolto e il giudice del rinvio dovrà valutare se la condotta susseguente al reato, intervenuta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, certamente in astratto tale da consentire l'applicabilità dell'altra speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 13, comma 1, D.lgs. n. 74 del 2000, consenta anche in concreto di ritenere sostanzialmente neutralizzata la gravità dell'offesa provocata all'Erario (originariamente consistente, essendo indubbiamente notevole l'importo il cui versamento è stato omesso).

Infatti, per i Massimi giudici, le condotte susseguenti al reato, per effetto della novella dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera del D.lgs. n. 150/2022, non possono, di per sé sole, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, ma possono essere valorizzate nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen. A tal fine rilevano sia l'integrale che parziale adempimento del debito tributario, anche attraverso un piano rateale concordato con il Fisco o l'adesione a provvedimenti relativi alla c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali.

Fermo restando – puntualizza il Supremo Collegio - che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti in un senso o nell'altro (v. Cass. n.10481/2022; Cass. n. 55107/2018; Cass. n. 34151/2018).

Conclusivamente, la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla valutazione relativa all'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano.
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