8 luglio 2020

Approvazione del bilancio in seconda convocazione e controlli sull’informativa covid-19

Autore: Mattia Gigliotti
Tra gli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio al decreto Rilancio è presente la modifica dell’art. 7 del Decreto 23/2020, c.d. decreto “liquidità”, convertito in L. 40/2020, attraverso la quale si intende chiarire in maniera più dettagliata l’ambito applicativo della norma.

La modifica in particolare interviene su un tema in merito al quale era già intervenuto l’Organismo Italiano di Contabilità con il documento interpretativo 6. La precedente formulazione dell’art. 7 si limitava al comma 2 a richiamare la possibilità di applicare la deroga al postulato della continuità aziendale anche per le società che avessero chiuso l’esercizio alla data del 23 febbraio 2020 ma che ancora non avessero approvato il bilancio.

L’emendamento chiarisce, ovviamente fuori termine massimo, considerato che i termini per chi avrebbe dovuto approvare il bilancio relativo all’esercizio 2019 sono scaduti il 29 giugno 2020, salvo che la prima assemblea non sia andata deserta (in questo caso sarebbe necessario procedere alla seconda convocazione entro 30 giorni), che comunque - e questo era già stato ribadito dal documento interpretativo 6 OIC - dovrà essere data adeguata informativa nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione in merito “ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito”.

Il punto cruciale del documento interpretativo riguardava infatti il tipo di informativa da fornire in Nota e nella Relazione. Veniva ribadita la necessità di assicurare una concreta e corretta valenza informativa nei confronti di terzi, e conseguentemente di fornire informativa non solo della scelta fatta dall’impresa ma anche sulle sue capacità di continuare ad operare nel prossimo futuro.

In particolare, qualora la società si fosse avvalsa della deroga, avrebbe dovuto:
  • descrivere le significative incertezze in merito alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio;
  • fornire informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.

L’emendamento quindi recepisce le indicazioni dell’Organismo di contabilità e le riporta anche all’interno del testo legislativo.

I revisori chiamati a verificare il contenuto della Nota meritatamente all’esercizio 2019 dovranno dunque accertarsi della presenza di adeguata informativa e con riferimento al giudizio di coerenza sulla relazione dovranno altresì verificare che le informazioni ivi presenti in merito alla deroga del postulato di continuità siano coerenti con le disposizioni normative.

Gli effetti di tali disposizioni esplicheranno tuttavia a pieno i loro effetti con riferimento ai bilanci dell’esercizio 2020, per il quale viene riconfermata la possibilità di avvalersi della deroga sulla base delle risultanze del bilancio 2019 fornendo le informazioni “anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente”.
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