22 giugno 2022

Attestazione dichiarazione IRES ed IRAP da parte del revisore

Autore: Marco Baldin
Anche per il 2022, in alternativa al visto di conformità, rilasciato da un professionista o da un c.a.f., per utilizzare in compensazione i crediti Ires o i crediti Irap per importi superiori ad Euro 5.000,00, sulle relative dichiarazioni, oltre ad essere presente la sottoscrizione del legale rappre-sentante e dei soggetti che hanno esercitato la revisione legale ai sensi del D. Lgs. 39/2010 deve essere inserita la conferma di attestazione. Se l’impresa sceglie di ricorrere al soggetto che esercita la revisione legale, è opportuno il conferimento di uno specifico incarico, che il revisore confermerà mediante una attestazione in dichiarazione Ires e Irap.

Per quanto riguarda la firma della dichiarazione si ricorda che:
  • deve essere effettuata dai soggetti che hanno firmato la relazione di revisione relativa all’esercizio oggetto della denuncia Ires e Irap;
  • deve essere effettuata dal collegio sindacale incaricato alla revisione legale o sindaco unico o revisore che ha firmato la relazione al bilancio oggetto della denuncia Ires e Irap.
Mentre, per quanto riguarda la firma per attestazione si ricorda che:
  • solo i revisori legali che hanno sottoscritto la denuncia Ires e Irap possono ricevere l’incarico di rilasciare l’attestazione alla compensazione dei crediti Ires e Irap, conferma-ta nei dichiarativi;
  • se i revisori, alla data della richiesta dell’attestazione, sono modificati, l’alternativa non è possibile e il visto di conformità deve essere effettuato da un professionista o da un C.A.F;
  • chi esercita la revisione legale deve, nel caso di rilascio dell’attestazione alle dichiara-zioni Ires e Irap, effettuare i medesimi controlli previsti per il professionista che appone il visto di conformità;
  • per i soggetti che esercitano la revisione legale non rileva la disposizione che prevede la comunicazione preventiva alla D.R.E. regionale e la stipulazione dell’apposita polizza as-sicurativa.
Conferimento incarico - Dal punto di vista meramente operativo occorre ricordare che le atte-stazioni delle dichiarazioni Ires e Irap non rientrano, in modo specifico, nei compiti attribuiti dal Codice Civile al soggetto incaricato a svolgere la revisione legale.

Pertanto, l’incarico volto all’effettuazione dei controlli necessari per giungere al rilascio dell’attestazione delle dichiarazioni Ires e Irap ai fini della compensazione dei crediti superiori ad Euro 5.000,00, deve essere formalizzato mediante uno specifico incarico documentato.

Al conferimento dell’incarico specifico, i distinti soggetti che compongono l’organo di controllo (unico organo con funzioni di revisione legale), accettando l’incarico, dovrebbero integrare (per ragioni di prudenza ed opportunità) la propria polizza professionale di responsabilità civile per i rischi non contemplati precedentemente all’incarico.

Ne consegue che tutti i membri dell’organo sono interessati ad integrare le proprie polizze assi-curative (anche se non è previsto dalle specifiche norme).

Per agevolare l’attività di attestazione da parte dei soggetti incaricati si allegano i seguenti fac-simile.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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