7 settembre 2022

Attestazione requisito idoneità finanziaria autotrasportatori

Autore: Marco Baldin
Il requisito di idoneità finanziaria, anche per il 2022 è obbligatorio in quanto previsto dal regolamento CE n. 1071/2009, all’articolo 7 per tutti gli autotrasportatori su strada. Tale requisito, rimasto invariato rispetto agli anni precedenti, prevede un capitale proprio pari o superiore a € 9.000 per il primo autoveicolo, cui devono essere ag-giunti € 5.000 per ogni ulteriore autoveicolo.

In particolare, a decorrere dal terzo anno di esercizio dell’attività, gli autotrasportatori, iscritti all’Albo, sotto qual-siasi forma esercitino la propria attività d’impresa (società di capitali, società di persone, ditte individuali, coopera-tive e consorzi) sono tenuti a dimostrare il requisito di idoneità finanziaria. I soggetti certificatori sono individuati nei revisori legali, siano essi singoli professionisti ovvero società di revisione.

Nel caso di società già soggette, per limiti dimensionali o per scelta, alla revisione legale dei conti, non deve esse-re predisposta ulteriore certificazione rispetto a quella che accompagna il bilancio dell’esercizio.

Il requisito di idoneità finanziaria in alternativa alla certificazione da parte del revisore contabile può essere dimo-strato tramite:
  • polizza di “RC Professionale” emessa da una compagnia di assicurazioni abilitata ad operare in Italia, che ha una validità per i primi 2 anni di attività;
  • tramite una fideiussione emessa esclusivamente da una Società finanziaria, iscritta al nuovo Albo art. 106 TUB Banca d’Italia.
Si ritiene che tali scelte, per le piccole e medie imprese, siano poco utilizzate in quanto oltre ad essere onerose come la certificazione del revisore, aumentano le linee di credito globali concesse agli interessati.

Dal punto di vista operativo la norma stabilisce che sia certificato il patrimonio per ogni anno e che questo sia d’importo almeno pari a quello stabilito. Quindi, il revisore non deve certificare tutto il patrimonio del soggetto inte-ressato. Nel caso d’imprese individuali e di società di persone, oltre ai beni detenuti in regime d’impresa, il revisore potrebbe essere chiamato a certificare anche altri elementi patrimoniali personali dell’imprenditore e dei soci illi-mitatamente responsabili. Tale certificazione è richiesta ove il patrimonio aziendale non sia sufficiente a rispetta-re il requisito richiesto dalla norma.

Nelle società di capitali il patrimonio è individuato nel patrimonio netto indicato nel bilancio d’esercizio, approvato dall’assemblea in data antecedente a quella entro la quale è necessario attestare il requisito dell’idoneità patrimo-niale, e depositato ai sensi dell’articolo 2424 del Codice civile.

Il regolamento stabilisce che la certificazione avviene “sulla base dei conti annuali”; dalla lettura della norma emerge che il revisore non debba fare particolari analisi e controlli sulla correttezza di tali valori, anche conside-rando che, nel caso specifico, non viene svolta alcuna attività di verifica durante l’esercizio.

La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 11551 del 2012 richiama il Regolamento comuni-tario in merito alla determinazione del requisito d’idoneità finanziaria.

Il revisore verifica la corrispondenza tra i dati di bilancio, ove presente, e la situazione economico patrimoniale al termine dell’esercizio e di conseguenza verificare l’ammontare del patrimonio netto risultante.

Nell’ipotesi che la certificazione venga rilasciata in data 29.09.2022 il revisore, oltre ad aver preso in esame il bi-lancio dell’esercizio precedente approvato come termine ultimo entro il 29.06.2022, è opportuno che richieda an-che la situazione contabile più recente dell’esercizio in corso e contestualmente si faccia rilasciare un’attestazione dall’amministratore unico e/o amministratore delegato che nel periodo intercorso tra la data di rife-rimento della situazione contabile e la data di redazione dell’attestazione richiesta non sono intervenuti fattori tali da modificare le valutazioni effettuate.

Occorre prestare attenzione al fatto che l’attestazione d’idoneità finanziaria non prevede la revisione del bilancio (che consiste nell’espressione di un giudizio professionale, formulato in seguito allo svolgimento di procedure di revisione contabile, sull’attendibilità con cui il bilancio stesso presenta la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico, secondo stabiliti principi contabili) né di altri documenti contabili che possono essere assimi-lati.

Si ritiene possa essere utile per i revisori interessati fornire un fac-simile di attestazione rilasciata dal soggetto in-caricato (in allegato).

Attesta e certifica (Allegato)

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