17 febbraio 2020

CCII e stima dei flussi finanziari: approccio semplificato per le imprese di minori dimensioni

Autore: Giovanni Colombi e Giovanni Pietro Datei
L’art.13 del D.lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – per brevità CCII) ha previsto la costituzione di indicatori di crisi che siano in grado di intercettare “squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario , rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoria svolta dal debitore [...]” ed ha assegnato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili il compito di elaborare un sistema di indici necessari al completamento del sistema di allerta.

Il sistema degli indici dell’allerta – Sulla base della lettura congiunta dei commi 1 e 2 del citato art. 13 del CCII il CNDCEC ha elaborato e trasmesso per l’approvazione al MISE lo scorso 25 ottobre 2019, una struttura di indici, ad un tempo, “ad albero” e combinata.
Tale sistema prevede che gli indici di cui all’art. 13, co.1 si applicano indistintamente a tutte le imprese mentre gli indici di cui al co.2 presentano valori soglia differenti per settori economici.

L’applicazione degli indici, a tre livelli (patrimonio netto negativo, DSCR o debt service coverage ratio e indici di settore), segue uno schema di dipendenza gerarchica.
Il superamento del valore soglia del primo livello rende ipotizzabile la presenza della crisi.

In assenza di superamento del primo, si passa alla verifica del secondo, e in presenza di superamento della relativa soglia è ipotizzabile la crisi. In mancanza di disponibilità del dato (per inadeguatezza e/o inaffidabilità della qualità dei dati prognostici) si passa al gruppo di indici di cui al comma secondo dell’art. 13 del CCII (cinque indici che devono allertarsi tutti congiuntamente perché sia desumibile una situazione di crisi).

Il DSCR – indice di secondo livello – Trattasi di un indice finanziario prospettico che consente di valutare la sostenibilità dell’indebitamento, rapportando il cash flow prodotto (o per meglio dire atteso) dall’impresa con gli impegni finanziari assunti.
Preliminarmente è necessario ricordare che l’utilizzo del DSCR come indice è ammesso a condizione che i dati prognostici assunti ai fini del calcolo (budget di tesoreria, ecc.) come elaborati dall’organo amministrativo delegato siano ritenuti non inaffidabili dagli organi di controllo secondo il loro giudizio professionale.

Il DSCR è basato su budget di tesoreria relativo all’orizzonte temporale considerato e può essere determinato secondo due differenti approcci, uno semplificato quale rapporto tra flussi di cassa disponibili (numeratore) e uscite previste contrattualmente per il rimborso dei debiti finanziari (denominatore) ed uno più complesso quale rapporto tra i flussi di cassa complessivi liberi al servizio del debito attesi ed i flussi necessari per rimborsare il debito non operativo che scade nel medesimo periodo di riferimento. La scelta tra i due approcci è rimessa agli organi di controllo in funzione della qualità ed affidabilità delle informazioni disponibili. In un prossimo contributo ci soffermeremo sulle particolarità insite nei due diversi approcci di calcolo.

È considerato dal CNDCEC un indice di crisi per tutte le imprese la presenza di un DSCR a sei mesi inferiore ad 1, perché espressione della incapacità di sostenere gli impegni finanziari nell’orizzonte temporale considerato dal comma 1 dell’art. 13 del CCII.

E’, pertanto, evidente che l’elaborazione di tale indice presuppone che l’impresa accanto al bilancio storico o consuntivo sia in grado di predisporre con sufficiente grado di affidabilità e precisione il budget non solo economico ma anche patrimoniale e finanziario stimandone i flussi in chiave prospettica. Gli scostamenti tra dati stimati e dati consuntivi sono considerati normali e non di per sé sintomo di scarsa affidabilità, come anche chiarito nel suo documento dal CNDCEC, posto che qualsivoglia attività previsionale non può certo assumere un carattere di “certezza preventiva”.

Lo stesso CNDCEC considera il tema della relazione esistente tra la complessità della stima dei flussi finanziari prognostici e le dimensioni dell’impresa, richiamando l’attenzione sia sulle previsioni dell’art. 2381, comma 5 c.c. che dell’art. 2086 c.c. i quali prevedono il principio della proporzionalità dell’assetto organizzativo alle dimensioni dell’impresa.

La sima dei flussi finanziari – approccio semplificato per le imprese di minori dimensioni – Il CNDCEC, alla luce delle considerazioni esposte al precedente paragrafo, suggerisce la possibilità di stimare i flussi prognostici occorrenti per la determinazione del valore degli attivi (il numeratore del rapporto di cui all’indice DSCR) in misura semplificata ricorrendo alle sole grandezze economiche seguendo le indicazioni previste dall’OIC 9 (paragrafi 30-35).

Questo approccio si basa sul presupposto che per le imprese di minori dimensioni i flussi di reddito, se la dinamica del circolante si mantiene stabile, possono ragionevolmente approssimare i flussi di cassa.

Il test di verifica delle recuperabilità delle immobilizzazioni si intende superato, alla luce delle previsioni dell’OIC 9, quando il flusso reddituale atteso risulta sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti e ciò accade in sostanza quando il valore dell’EBITDA o MOL atteso è superiore al valore degli ammortamenti stessi (c.d. capacità di ammortamento). In un prossimo contributo ci concentreremo sulla corretta determinazione dell’EBITDA o MOL, con particolare riferimento all’utilizzo specifico di cui stiamo argomentando.

Applicando la metodologia suggerita dal CNDCEC (come detto ripresa dall’OIC 9) è, pertanto, possibile nel caso delle imprese di minori dimensioni procedere all’elaborazione del solo budget economico stimando così i soli flussi prospettici di EBITDA o MOL da mettere in relazione con i debiti finanziari in scadenza nei sei mesi successivi.

Sul punto il CNDCEC ricorda come sia indispensabile rispettare il principio della sostanziale comparabilità del numeratore e denominatore (ad esempio se nel calcolo dell’EBITDA-numeratore non si considerano i canoni di leasing, si dovrà tenere conto dell’importo del debito verso la società di leasing nella quantificazione del denominatore) per la corretta stima dei flussi al servizio del debito.

Appare di tutta evidenza che l’elaborazione del solo budget economico rappresenti una notevole semplificazione per tutte quelle imprese di minori dimensioni che almeno in una prima fase di applicazione delle disposizioni del CCII si troveranno a dover adeguare gli assetti organizzativi ed il proprio patrimonio informativo.

Si è, infine, dell’opinione che in presenza dell’organo di controllo l’utilizzo di tale approccio semplificato debba essere preventivamente (ed opportunamente) condiviso.
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