7 aprile 2021

Covid-19: impatti sull’attività del Revisore Legale

Autore: Franco Rubino e Alfonso Falace
Il Principio ISA 700 relativo al contenuto della relazione di revisione indica che “la data della relazione di revisione informa il lettore che il revisore ha tenuto in considerazione l’effetto degli eventi e delle operazioni di cui sia venuto a conoscenza e che si sono verificati fino a quella data”.

L’attività di audit deve quindi estendersi oltre la data di redazione del bilancio fino alla successiva data di emissione della relazione. Il Revisore Legale pertanto deve svolgere le sue verifiche anche sugli eventi successivi e quindi deve pianificare nella sua attività i controlli relativi a tali eventi ed all’applicazione, tra l’altro, dell’informativa ex art. 2427, primo comma, n. 22 e dell’applicazione dell’OIC 29. Le linee guida di tali attività sono nell’ISA 560 “Eventi successivi” e nell’ISA 570 “Continuità aziendale”.

In realtà il principio ISA 560 disciplina anche gli eventi successivi accaduti dopo la data di emissione della relazione ma prima dell’approvazione del bilancio infatti, da un lato, il Revisore Legale deve effettuare procedure di revisione volte ad acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati del fatto che siano stati identificati tutti gli eventi intervenuti tra la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione che richiedano rettifiche o informativa nel bilancio, dall’altro, pur non essendo, lo stesso, obbligato a svolgere procedure di revisione successivamente all’emissione della propria relazione, se successivamente alla data della relazione di revisione ma prima della data di approvazione del bilancio viene a conoscenza di un fatto che, se conosciuto alla data di approvazione, avrebbe potuto indurlo a rettificare la relazione stessa, deve comunque:
  • a) discutere l’aspetto con la direzione e, ove appropriato, con i responsabili delle attività di governance;
  • b) stabilire se il bilancio necessita di modifiche e, in tal caso, svolgere indagini su come la direzione intende affrontare l’aspetto nel bilancio.

In entrambi i casi il Revisore Legale deve svolgere le procedure di revisione indicate e tali procedure saranno svolte se gli eventi sono di rilevanza tale da dover essere considerati ai fini della redazione del bilancio.

Nel caso delle problematiche scaturite a causa dall’emergenza sanitaria covid-19, possiamo senza dubbio considerare che tali eventi siano di rilevanza tale da richiedere le procedure aggiuntive richieste e, in particolare:
  • a) acquisire una comprensione delle procedure stabilite dalla direzione per garantire l’identificazione degli eventi successivi;
  • b) svolgere indagini presso la direzione e, ove appropriato, presso i responsabili delle attività di governance se siano intervenuti eventi successivi che potrebbero influire sul bilancio;
  • c) leggere gli eventuali verbali delle assemblee dei soci, delle riunioni degli organi con responsabilità direttive e degli organi responsabili delle attività di governance tenutesi successivamente alla data di riferimento del bilancio e indagare sugli aspetti discussi nel corso delle riunioni i cui verbali non siano ancora disponibili;
  • d) leggere l’ultimo bilancio intermedio dell’impresa successivo alla data di riferimento del bilancio, ove disponibile.

Inoltre il Revisore Legale può chiedere attestazione scritta alla Direzione che tutti gli eventi successivi che richiedessero rettifiche o informativa di bilancio abbiamo dato luogo a rettifiche e informativa di bilancio.

Nella nostra ipotesi, l’identificazione degli eventi è oggettiva, quello che il Revisore Legale deve approfondire sono invece gli effetti di tali eventi in termini quantitativi e qualitativi.

L’analisi degli impatti del coronavirus sull’attività delle aziende deve innanzitutto considerare l’incerta quantificazione degli stessi, purtroppo, sia in termini di redditività sia in termini di liquidità.

L’assenza o il calo di fatturato legate al coronavirus e i conseguenti problemi di liquidità nell’affrontare debiti pregressi o i costi fissi aziendali potrebbero rappresentare un indicatore di rischio in merito alla continuità aziendale.

Il calo di redditività dipende da vari fattori, in primis:
  • a) il fatturato connesso alla durata del periodo di distanziamento sociale, alle modalità e tempi di recupero del mercato di riferimento, all’inserimento di competitor, ecc;
  • b) la riduzione dei costi dipendente da attività di fonte interna e di fonte esterna (misure di sostegno al reddito, rifinanziamenti a condizioni agevolate).

L’impatto in termini di liquidità dipende dalla struttura finanziaria aziendale ante crisi e da come l’azienda è in grado di reagire agli eventi utilizzando le misure straordinarie poste in essere (moratorie nei pagamenti tributari, rifinanziamento dei debiti bancari ecc.) ma anche riorganizzando la propria struttura finanziaria oltre che operativa.

Il Revisore Legale sarà sicuramente chiamato ad esprimersi sia sull’informativa sia sulle potenziali rettifiche ex ISA 560. L’assenza “ex lege” di rischi sulla continuità aziendale non va intesa, a nostro parere, come assenza di informazioni sulle modalità con cui la società reagirà alla crisi. Purtroppo la deroga ai criteri di valutazione del going concern anche per il 2020 non comporta l’assenza di rischi di continuità aziendale e tali aspetti è opportuno, qualora rilevanti, che siamo segnalati nelle note al bilancio per quanto stimabili alla data di redazione dello stesso.

È comprensibile, in questo momento delicato anche per l’economia del Paese, considerare onerosa la richiesta agli Amministratori di fornire in nota integrativa l’informativa sugli effetti covid-19 che si presenta complessa e articolata e caratterizzata da molte incertezze. La risposta a tale legittima osservazione va trovata nell’utilizzare il maggior termine dei 180 giorni per l’approvazione dei bilanci ed effettuare tutti gli approfondimenti del caso (visti anche le problematiche legale alla vaccinazione) piuttosto che approvare il bilancio in tempi più brevi. Ciò per due motivi:
  • lo scenario futuro è ad oggi quantomai incerto e l’impossibilità per gli Amministratori di fornire al Revisore (purtroppo anche per questo esercizio) evidenze a supporto delle valutazioni e dell’informativa di bilancio può condurre a conclusioni del lavoro di audit caratterizzata da rilievi per carenze di informativa. Attendere qualche settimana permetterà agli operatori economici di avere un quadro più chiaro sulle prospettive aziendali fornendo informativa coerente con le prescrizioni normative.
  • oltre agli aspetti normativi va considerato un motivo di opportunità. Per le società non quotate il bilancio rappresenta spesso l’unico documento pubblico di rappresentazione degli eventi aziendali. Attendere l’approvazione del bilancio 2020 (quindi giugno 2021) per fornire ai terzi una rappresentazione degli impatti che il coronavirus ha avuto sul business aziendale può essere dannoso per la società. La tardiva rappresentazione degli eventi è già in sé un elemento di criticità. Allora perché non indicare sin da ora, laddove sussistano i presupposti, come l’azienda ha reagito alla crisi? Ciò significherebbe anticipare le legittime domande che gli stakeholder aziendali si porranno nei prossimi mesi sull’andamento della società e tale atto rappresenterebbe già una risposta chiara sulla capacità di reazione della società agli eventi di queste ultime settimane.

Anche in periodo di crisi la risposta dell’azienda, non solo nella prospettiva del revisore, deve essere tempestiva e quanto più precisa possibile.

Giova ricordare, in conclusione, che soprattutto di fronte ad eventi quali quelli che si stanno vivendo, va sempre considerato il concetto di significatività nella revisione ovvero le informazioni vanno fornite se rilevanti e se utili per le valutazioni dei destinatari dell’informazione societaria. Non sono richiesti commenti ed analisi che alla fine non aggiungono nulla alla valutazione dell’andamento aziendale rispetto al problema coronavirus. Al contrario, l’ottenimento di dati di sintesi quali la perdita di fatturato e di redditività ma allo stesso tempo le informazioni qualitative sulle attività di rilancio poste in essere rappresentano elementi di indubbio valore per i lettori di bilancio e per il Revisore Legale.

L’informazione da fornire deve essere qualitativa e quantitativa; quest’ultima, per quanto possibile, sulla base delle informazioni a disposizione degli Amministratori in sede di approvazione del bilancio.

Nel contesto sopra descritto, l’attività del Revisore Legale sarà essenziale per far sì che le aziende forniscano ai loro stakeholder informazioni puntuali e tempestive sugli impatti dell’emergenza coronavirus sui loro bilanci ma anche delle iniziative poste in essere per il rilancio dell’attività.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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