20 febbraio 2020

Crisi d’impresa: ridotta la formazione per l’accesso all’albo degli incaricati alle funzioni giudiziarie

Confermata la proroga per la nomina degli organi di controllo nelle Srl, con l'approvazione alla Camera del Decreto "Milleproroghe"

Autore: Pietro Mosella
Per accedere all’Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d’impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019), occorreranno corsi di formazione di durata non inferiore a 40 ore (anziché 200 ore come previsto in precedenza) per avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, ed anche per i consulenti del lavoro.
È quanto emerge dal decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri lo scorso 13 febbraio. Tale decreto, infatti, chiarisce il contenuto di alcune disposizioni e apporta modifiche dirette a meglio coordinare la disciplina dei diversi istituti previsti dal Codice.

Sempre con riguardo al Codice della crisi d’impresa, inoltre, tra gli emendamenti al decreto “Milleproroghe” 2020 (D.L. n. 162/2019) approvato ieri alla Camera, è presente quello che conferma la modifica dell’articolo 379, comma 3, primo periodo, del Codice della crisi d’impresa. Tale modifica prevede che, le Srl obbligate alla nomina degli organi di controllo o del revisore, potranno ottemperare a detto obbligo «entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, stabilita ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile» (quindi entro il 29 aprile 2020 o, in caso di rinvio dei termini di approvazione come previsto dall’articolo 2364, secondo comma, c.c., entro il 28 giugno 2020).

Albo dei soggetti incaricati delle funzioni di gestione e di controllo – Tra le novità introdotte dal decreto correttivo, vi sono anche quelle per i soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure: per quanto riguarda il suddetto Albo, infatti, è stata prevista un’iscrizione agevolata e sono stati semplificati gli obblighi formativi per dottori commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro, riducendo la durata dei corsi di formazione a 40 ore e non più 200 ore come originariamente previsto.
Nello specifico, l’articolo 356 del Codice della crisi d’impresa, istituisce, presso il Ministero della Giustizia, un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel Codice della crisi e dell'insolvenza.

Il decreto correttivo al Codice, in sostanza, modifica il comma 2 del suddetto articolo 356, riformulandolo e prevedendo adesso che, con riferimento agli obblighi formativi degli iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nonché dei consulenti del lavoro (per questi ultimi inserita in extremis la modifica nel decreto correttivo) la durata dei corsi è di quaranta ore, anziché duecento, come invece richiesto alle altre categorie e come già previsto dal decreto del Ministro della Giustizia n. 202/2014, richiamato dall’articolo 356.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli obblighi di formazione previsti dall’articolo 4, comma 5, lettera c) del richiamato decreto, in considerazione della maggiore complessità dell’attività di gestione e controllo delle procedure di liquidazione giudiziale e concordato preventivo rispetto a quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il nuovo comma 2, ai fini del primo popolamento del citato albo prevede, inoltre, che possano ottenere l’iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358, comma 1 (iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro), che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore della norma in esame, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell’OCRI, i soggetti di cui all’articolo 352.

Trattasi, nel dettaglio, dei soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.
Viene così ad essere ampliato il novero dei soggetti che possono chiedere l’iscrizione all’albo in sede di prima formazione, anche tenendo conto della possibilità che, a richiedere l’iscrizione, siano professionisti interessati a ricoprire unicamente il ruolo di componenti dell’OCRI.
Costituisce condizione per il mantenimento dell’iscrizione, l’acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento.

Funzionamento dell’albo – Il decreto correttivo apporta modifiche anche all’articolo 357, rubricato “Funzionamento dell’albo”. Le modifiche sono dirette a precisare in modo più puntuale il contenuto del decreto previsto dal comma 1, stabilendo che, lo stesso, dovrà disciplinare anche le modalità di sospensione e cancellazione dall’albo, volontaria o disposta dal Ministero della Giustizia, anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto a carico degli iscritti.
Inoltre, nel Ddl di conversione del suddetto decreto “Milleproroghe”, è stata prorogata al 30 giugno 2020 l’adozione del decreto del Ministro della Giustizia recante le modalità attuative dell’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di crisi e insolvenza.

Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure – L’articolo 358 del Codice stabilisce che, possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore:

a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla suddetta lettera a) e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.



Non possono, invece, essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore: il coniuge, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura.

Il decreto correttivo interviene sul comma 3 dell’articolo 358 in commento, imponendo all’autorità giudiziaria di tener conto, nella scelta dei professionisti chiamati a ricoprire il ruolo di curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, dell’esigenza di garantire l’efficienza della procedura e del numero delle procedure aperte in ciascun ufficio giudiziario nell’anno precedente alla nomina, che inevitabilmente condiziona, a presidio della professionalità ed esperienza del soggetto designato, anche la rotazione nell’assegnazione degli incarichi, imposta dall’articolo 5 (doveri e prerogative delle autorità preposte).
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