5 febbraio 2020

Crisi d’impresa: ritardi sulle nomine degli organismi di verifica per le Srl

Secondo le stime del CNDCEC e di Cerved solo 1 Srl su 4 si è dotata nei tempi previsti

Autore: Pietro Mosella
Relativamente alle nomine degli organismi di verifica per le Srl, solo una su quattro si è dotata nei tempi previsti di un collegio sindacale, sindaco o revisore.
È quanto emerge dalle stime alle quali sono pervenuti il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e il partner scientifico Cerved, applicando la nuova normativa alle società di capitale che hanno depositato i bilanci nel 2017 e nel 2018.

Secondo le suddette stime, pubblicate il 3 febbraio 2020, infatti, delle 104.000 società di capitale (escluse immobiliari e finanziarie) obbligate a dotarsi di organi di controllo, cioè sindaci, revisori dei conti o collegi sindacali, sono circa 3.800 quelle che potrebbero venire segnalate agli OCRI nel 2020 per aver superato gli indici di allerta relativi al patrimonio netto o ai cinque indicatori settoriali individuati dal CNDCEC.

Inoltre, il CNDCEC sottolinea che, nel 2021, ossia quando potranno essere indicate anche le altre società, il numero è destinato a salire significativamente.

La nomina degli organi di controllo - Ricordiamo che il Codice della crisi d’impresa, in vigore da dicembre, ha riformato la disciplina fallimentare e introdotto le procedure di allerta, le quali mirano ad un’emersione anticipata delle crisi aziendali con lo scopo di risanare le società per cui la difficoltà è temporanea e, viceversa, rendere più rapida e meno costosa l’uscita dal mercato per quelle in cui è irreversibile.
Occorre precisare che l’obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari di cui agli articoli 14, comma 2, secondo e terzo periodo e 15 del citato Codice, secondo quanto disposto nello schema di decreto correttivo opera, invece, a decorrere dal 15 febbraio 2021 per le imprese che negli ultimi due esercizi non hanno superato anche uno solo dei seguenti limiti:
  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Ricordiamo, altresì, che il richiamato articolo 14 del Codice della crisi d’impresa (D.Lgs 12 gennaio 2019, n. 14), attualmente prevede che gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente (assumendo le conseguenti idonee iniziative) se:
  • l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato;
  • sussiste l'equilibrio economico finanziario e qual è il prevedibile andamento della gestione;
  • nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

Le stime del CNDCEC e di Cerved – L’analisi dei dati, ha considerato le 104.570 società che – stando ai bilanci 2017 o 2018 presenti nel database Cerved – hanno l’obbligo di nomina dell’organo di controllo, cioè le Spa e le Srl che per due anni consecutivi hanno superato i 4 milioni di attivo, oppure i 4 milioni di ricavi, oppure i 20 dipendenti.

“Un cluster rilevante – si legge nell’analisi riportata sul sito del CNDCEC - perché dal prossimo agosto gli organi di controllo dovranno segnalare lo stato di crisi agli OCRI, gli Organismi di Composizione delle Crisi d’Impresa. In base ai bilanci, il numero di società che potrebbero venire segnalate, con patrimonio netto negativo oppure con il superamento di tutti e cinque gli indici, è pari a 3.830, cioè il 3,7% del campione”.
Secondo i grafici prospettati nel documento in commento e i conseguenti dati estrapolati da chi ha effettuato lo studio, se si amplia il campo di osservazione a tutte le società di capitale, il numero di imprese che superano le soglie stabilite si attesta a 59.000.

Molte di esse non saranno, comunque, segnalate agli OCRI:
  • per un 25-30% si tratta di società che hanno avviato una procedura concorsuale, una liquidazione o che hanno già cessato l’attività;
  • per un’altra quota rilevante è lecito supporre una ricapitalizzazione da parte dell’organo amministrativo.

Ci si domanda quante Srl si siano effettivamente già dotate degli organi di controllo necessari alla rilevazione tempestiva della crisi entro il termine del 16 dicembre 2019.
Sul punto, secondo i dati dello studio, se si considerano le 67.000 Srl obbligate a farlo in base alle nuove disposizioni (quelle che superano le soglie del D.Lgs n. 14/2019, ma non quelle precedenti) il ritardo è evidente: solo il 27,6% è in regola, con una netta differenza tra Nord e Sud d’Italia.
Analizzando i dati scaturiti su tutto il territorio nazionale, si va dal 34,8% dell’Emilia Romagna o al 34,7% del Friuli, al 16,4% della Campania e al 14,6% della Puglia.

Nel dettaglio, i dati relativi alle Srl che si sono dotate di un organo di controllo per dimensione, sono i seguenti:
  • piccole (50 addetti) il 26,5%;
  • medie (50-250 addetti) 36,2%;
  • grandi (250 addetti) 55,4%;
  • totale Srl 27,6%.

Le stime riportano pure i dati relativi alle Srl che si sono dotate di un organo di controllo regione per regione, dai quali emergono grandi disparità tra Nord e Sud.
Nei dati riportati è anche precisato che, 67 mila Srl che superano le soglie del D.Lgs. n. 14/2019, non superavano le precedenti soglie per la nomina di un organo di controllo.
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