26 luglio 2023

Enti del Terzo settore: l'esenzione dall'imposta di bollo per la vidimazione del registro volontari

Autore: Redazione Fiscal Revisione
Gli enti del Terzo settore (ETS) hanno ottenuto un'importante precisazione da parte dell'Agenzia delle Entrate riguardo alla richiesta di vidimazione del registro volontari e gli adempimenti ad esso connessi che permettono di scontare l'esenzione dall'imposta di bollo. Questa notizia arriva con la risposta all'interpello 333/2023, confermando il trattamento fiscale agevolato riservato agli ETS per tutti gli atti, documenti, estratti e certificazioni richieste da queste realtà.

La risposta all'interpello è scaturita da un quesito posto da un Comune, che ha chiesto chiarimenti sulla necessità di applicare l'imposta di bollo alla domanda di vidimazione dei registri dei volontari e alla vidimazione stessa da parte di un segretario comunale. Nella sua risposta, l'Agenzia delle Entrate ha inizialmente ripercorso la normativa applicabile agli ETS che si avvalgono dei volontari per la propria attività.

Secondo quanto sottolineato dall'Agenzia delle Entrate, in conformità al Decreto ministeriale del 6 ottobre 2021 e alle disposizioni del Codice del Terzo settore, agli ETS spetta l'obbligo di predisporre un registro dei volontari in cui devono essere iscritti tutti coloro che prestano la propria attività in modo non occasionale. Si tratta di un adempimento che richiede, per un corretto utilizzo, la vidimazione e bollatura del registro da parte di un notaio o di altro pubblico ufficiale. Secondo l'orientamento del Ministero del Lavoro, l'Agenzia delle Entrate ritiene che anche il segretario comunale possa essere considerato un soggetto legittimato a ricevere la richiesta di vidimazione da parte dell'ETS per quanto riguarda il registro.

Per quanto riguarda l'imposta di bollo, l'Amministrazione finanziaria ricorda che il Decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo settore) prevede la possibilità per gli ETS di beneficiare dell'esenzione da questa imposta per tutti gli atti, documenti, istanze, attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico effettuato o richiesto da queste realtà (articolo 82, comma 5). Questa formulazione normativa è più ampia rispetto alla precedente normativa sulle ONLUS e ancora oggi solleva alcuni dubbi interpretativi sulla definizione di documenti cartacei e informativi prodotti dagli ETS.

Sul punto specifico della vidimazione del registro dei volontari, l'Amministrazione finanziaria correttamente sottolinea che l'esenzione dall'imposta di bollo può essere applicata in quanto si tratta di documenti obbligatori per gli ETS al fine di garantire la regolare conduzione delle loro attività. Allo stesso modo, la richiesta di vidimazione potrà beneficiare dell'analoga agevolazione prevista dall'articolo 82, comma 2, del Codice del Terzo settore, rientrando nella definizione di istanza presentata da un ente del Terzo settore.

Si tratta di un chiarimento molto significativo fornito dall'Amministrazione finanziaria, che tende a delimitare ancora una volta il campo di applicazione dell'articolo 82 del Codice del Terzo settore. Questo permetterà anche alle realtà che operano nel settore dello sport e che si avvalgono di volontari di beneficiare dell'esenzione dall'imposta di bollo nel caso in cui siano in possesso della doppia qualifica. Ad esempio, un'associazione sportiva dilettantistica iscritta sia nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che nel Registro unico.

Va comunque sottolineato che le realtà sportive che scelgono di non assumere la qualifica di ETS possono ancora usufruire dell'analoga esenzione prevista dall'articolo 27-bis della tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 642/1972.

Questa precisazione da parte dell'Agenzia delle Entrate rappresenta un passo importante per gli ETS e offre un quadro chiaro riguardo all'esenzione dall'imposta di bollo per la vidimazione del registro volontari. Questo agevolamento fiscale permette alle realtà del Terzo settore di svolgere la propria attività in modo più efficiente, eliminando l'onere dell'imposta di bollo su questi documenti essenziali.
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