Uno degli aspetti essenziali ritenuti di competenza del collegio sindacale e dei revisori è la scoperta di frodi e di fatti illeciti che hanno un impatto significativo sul risultato dell’esercizio. Con la crescita delle esigenze del mercato si è avuto un cambiamento della visione relativa a tale attività, convergendo gli interessi non più su specifici aspetti, ma sul “quadro fedele”. Tale innovazione è stata indotta principalmente dalla necessità di mettere a disposizione degli investitori una serie di informazioni complete, verificate e attendibili: dall’ampliamento delle responsabilità dell’organo amministrativo e dalla sempre più crescente espansione delle attività economiche.
Tali elementi hanno spinto la revisione legale ad affidarsi a verifiche a campione. In realtà, tali sistemi di verifica sono considerati come un obiettivo di revisione solo dagli addetti ai lavori, tenuto conto che la maggioranza dell’opinione pubblica ritiene che la scoperta delle frodi sia di esclusiva competenza e responsabilità degli organi di controllo. Pertanto, sia l’organo amministrativo sia quello di controllo devono adottare una serie di verifiche del sistema di controllo interno che consentano di ridurre le frodi e rendere possibile una facile scoperta delle stesse.
Per quanto il diritto penale fornisca una definizione di frode in modo puntuale, nell’ambito della revisione ciò non è operazione semplice a causa della sua eterogeneità di consumazione. Pertanto, occorre procedere a una distinzione tra frode ed errore in bilancio.
Frode: in diritto penale si definisce frode il porre in essere una serie di condotte caratterizzate da modalità elusive previste come reato dal codice penale o dalle leggi speciali. Per cui, il primo elemento che caratterizza la frode è l’intenzionalità della condotta.
Ulteriore elemento oggetto di considerazione è il fine di indicare errori in bilancio con la conseguente falsa rappresentazione della realtà. Un errore dovuto a frodi è originato da un comportamento fraudolento, posto in essere intenzionalmente per ottenere un indebito o illecito vantaggio altrimenti non ottenibile.
Errore in bilancio: diversamente dalla frode, un errore di bilancio è determinato da un evento o comportamento non intenzionalmente voluto.
Possono essere definiti errori di bilancio i seguenti esempi:
- un errore nella raccolta o nell’utilizzo dei dati necessari alla redazione del bilancio;
- un errore di stima causato da una falsa interpretazione dei fatti o da una svista;
- un errore nell’applicazione dei principi contabili relativamente a:
- classificazione;
- rilevazione;
- informativa dei fatti aziendali accaduti;
- misurazione;
- presentazione.
Responsabilità del revisore -È indispensabile definire le differenze tra la responsabilità in capo al revisore legale da quella attribuibile agli amministratori.
Pertanto, qualora vi siano dubbi sulla veridicità dei dati o sulla presenza di frodi, è necessario affidare a un professionista l’incarico specifico di aprire un’indagine non collegata alla revisione del bilancio.
Il revisore, in merito alla prevenzione e all’individuazione delle frodi, ha una responsabilità secondaria. Quando ne constata l’esistenza e l’entità, deve definire le procedure idonee a comprimere tali rischi, in relazione al sistema di controllo interno presente in azienda.
Parere del revisore - Il principio di revisione ISA 240 detta le regole che il professionista deve seguire nella revisione contabile del bilancio per verificare la possibile esistenza di frodi nello stesso.
Invero, il revisore, svolgendo le procedure pianificate, può venire a conoscenza di informazioni significativamente diverse da quelle su cui la valutazione del rischio di frodi era basata.
Pertanto, dovrà sempre considerare con scetticismo e attenzione i risultati delle analisi svolte su tali rischi, in modo da poter pervenire a una conclusione generale sulla coerenza o meno del bilancio.
Frodi più ricorrenti - Le frodi sono spesso frutto di manipolazione di informazioni economico-finanziarie idonee ad indurre in errore il lettore del bilancio. Infatti, tale condotta comporta errori intenzionali e consapevoli volti ad offrire ai terzi una falsa rappresentazione della realtà.
Il compito del revisore, in relazione alle frodi, si limita a determinare se la stessa da un punto di vista sostanziale si sia effettivamente verificata. Si ricorda, inoltre, che la rilevanza legale della frode esula dai compiti del revisore legale.
L’incaricato del controllo dovrà prestare particolare attenzione a quei segnali che potrebbero rivelarsi prodromici alla frode, agevolati da un sistema di controllo interno poco efficiente.
Non raramente, la frode nell’impresa è realizzata direttamente dai soggetti apicali o dai responsabili della governance.
Anche se nelle aziende strutturate il controllo su tali fattispecie è demandato all’organo di vigilanza, il revisore, limitatamente ai suoi compiti, dovrà informarsi dell’attività svolta da tale organo. Nell’attività di revisione contabile di un bilancio a titolo volontario, in assenza di specifici patti contenuti nella lettera d’incarico, il revisore non sarà onerato di verificare la regolare tenuta delle scritture contabili e della corretta rilevazione dei fatti di gestione.
Errori rilevanti - Gli errori che assumono rilevanza di frode per il revisore derivano da:
- manipolazione di informazioni economico-finanziarie;
- appropriazione indebita di beni di proprietà dell’impresa;
- appropriazione indebita di attività dell’impresa.
Il revisore, nello svolgimento dell’incarico ricevuto e al fine della valutazione del rischio circa la possibile commissione di frodi, dovrebbe verificare la presenza delle seguenti condizioni:
- pressione;
- opportunità;
- razionalità.