12 ottobre 2022

I controlli del revisore sulle dichiarazioni da sottoscrivere

Autore: Marco Baldin
Il revisore procede a verificare la correttezza dei dati inseriti nei frontespizi delle dichiarazioni per controllare l’esatta indicazione del tipo di dichiarazione (originaria, integrativa, ecc.), i quadri compilati, il riferimento al periodo d’imposta e al legale rappresentante della società firmatario della dichiarazione. È auspicabile che tali dati siano confrontati anche con il contenuto della ricevuta di presentazione telematica dei modelli per avere certezza che i dati trasmessi siano uguali ai dati verificati. Nella prassi operativa la data di sottoscrizione dovrebbe coincidere con la data di trasmissione dei modelli sottoscritti, per dare maggiore certezza di identificazione tra documento e firma del revisore.

Modello REDDITI ed IRAP - Il revisore deve, innanzitutto, effettuare un riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nella dichiarazione. Successivamente provvede all’analisi del prospetto di raccordo tra valori civilistici e fiscali unicamente sotto il profilo della continuità dei valori con i corrispondenti valori dell’esercizio precedente.

Coincidenza fra l’imposta stanziata in bilancio e quella risultante dalla dichiarazione

Modello Redditi SC 2022 - Ai fini della determinazione del reddito imponibile Ires e partendo dal risultato civilistico del bilancio, particolare attenzione dovrà essere prestata al corretto scomputo degli acconti versati, delle ritenute d’acconto spettanti e degli eventuali crediti d’imposta vantati dalla società.

Modello Irap 2022 - Le verifiche si concentreranno sulla corretta determinazione del valore della produzione e sul corretto inserimento dei dati del conto economico nel quadro IC, con attenzione anche alla esatta ripartizione della base imponibile in presenza di più sedi produttive ubicate in diverse Regioni.

Modello 770 - Il revisore deve, innanzitutto, verificare il riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nel mo-dello dei sostituti d’imposta. Deve esserci, poi, un riscontro, per alcuni soggetti scelti con il metodo del campione, per i quali sono state applicate le ritenute, dei dati risultanti dal modello 770 con quanto risulta in contabilità.

Successivamente occorre procedere alla verifica della corrispondenza tra i dati presenti nei modelli e le singole certificazioni uniche (CU dipendenti e autonomi) trasmesse dalla società per verificare l’entità delle ritenute trat-tenute e versate.

Infine, si procede con la verifica delle deleghe F24 circa la corrispondenza fra i versamenti eseguiti e quelli indicati nel quadro ST e SV del modello 770 e della corretta esposizione di crediti e compensazioni.

Attestazione degli amministratori –Finalità: la funzione a cui assolvono le attestazioni sono quelle di fornire al re-visore conferma della completezza, autenticità e attendibilità della documentazione messa a sua disposizione.

Per quanto riguarda il Piano di lavoro è consigliabile, prima della firma, che il revisore ottenga una specifica lettera di attestazione dagli amministratori al fine di ottenere la conferma dei dati e delle informazioni specifiche sulla corretta e completa compilazione dei modelli dichiarativi.

È anche opportuno che gli amministratori siano a conoscenza della portata, delle responsabilità e dei limiti propri della sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’organo di revisione e da parte del legale rappresentante.

Richiesta di conferma: la lettera di attestazione può contenere le seguenti attestazioni:
  • conferma che i dati inclusi nelle dichiarazioni da sottoscrivere sono conformi alle evidenze gestionali e al-le scritture contabili, che sono tenute dalla società in maniera completa, accurata e veritiera;
  • conferma che i dati stessi sono stati determinati dalla società nell’osservanza delle vigenti disposizioni tributarie;
  • conferma che non sono stati notificati né sono pendenti procedimenti promossi da parte di organismi di controllo pubblico (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate e altre Autorità) aventi ad oggetto l’inosservanza in capo alla società delle vigenti disposizioni tributarie con riferimento all’esercizio sociale oggetto delle dichiarazioni da sottoscrivere.
Suggerimenti: in alcuni casi nella lettera di attestazione è anche inserita una clausola di manleva diretta ad affer-mare quanto analizzato nei paragrafi precedenti, ovvero attestare che:

“…è nostra (del firmatario della lettera) la responsabilità relativa ad eventuali errori ed omissioni o ritardi, con riferi-mento alla redazione delle dichiarazioni da sottoscrivere e ai suoi contenuti. Resta altresì convenuto che in ogni caso, incluso anche l’eventuale accertamento da parte dell’autorità fiscale, i soggetti firmatari della dichiarazione non saranno in alcun modo responsabili con riguardo a qualsivoglia utilizzo o affidamento sulla sottoscrizione non conforme agli scopi cui la stessa è diretta. La Società terrà quindi manlevati e indenni i tali soggetti e i collaboratori che hanno partecipato all’attività di revisione da qualsivoglia pretesa, onere, costo o spesa che possa derivare loro in relazione ad ogni utilizzo della sottoscrizione da parte di chiunque, non conforme agli scopi espressamente indi-viduati nella proposta di incarico di revisione legale di bilancio…”

Sostituzione del revisore - Può accadere che, in sede di approvazione di bilancio, l’assemblea possa provvedere alla nomina di un nuovo revisione legale. Pertanto, alla data di sottoscrizione della dichiarazione fiscale ci si può trovare nella fattispecie in cui il revisore legale in carica non corrisponda a colui che ha rilasciato la relazione sul bilancio dell’anno di imposta a cui tali documenti si riferiscono.

Posizione Agenzia delle Entrate: l’Amministrazione Finanziaria, tenendo conto del disposto legislativo, ha stabilito che occorre sottoscrivere le dichiarazioni fiscali agli stessi soggetti incaricati della revisione legale dei conti che hanno sottoscritto il giudizio sul bilancio.

Ne deriva che, nel caso delle dichiarazioni in esame, i firmatari delle stesse, in ipotesi di avvicendamento, sono i revisori sostituiti.

Stante il lasso di tempo intercorrente tra il rilascio del giudizio sul bilancio e il rilascio della firma della dichiarazio-ne, al fine acquisire contezza dell’adempimento da eseguire, potrebbe essere richiesta formalmente all’organo amministrativo la seguente documentazione:
  • bozza della dichiarazione da assoggettare a controllo;
  • documentazione individuata per svolgere le verifiche di controllo ritenute necessarie;
  • trasmissione della lettera di attestazione da firmare.
Suggerimenti per i revisori sostituiti: in caso di rifiuto o inerzia dell’organo amministrativo, è consigliabile segnalare tempestivamente l’accaduto all’organo di controllo in carica per i relativi adempimenti di impulso e sostitutivi, avendo cura di sintetizzare e documentare i fatti nelle carte di lavoro.

Qualora neanche tale tentativo dovesse andare a buon fine, i revisori sostituiti potrebbero informare l’Amministrazione Finanziaria della materiale impossibilità a sottoscrivere la dichiarazione, fermo restando che rimane valida la dichiarazione non sottoscritta.
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