24 febbraio 2021

I rischi di revisione

Autore: Franco Rubino
Un passaggio chiave nella revisione legale riguarda il rischio di revisione. Non si tratta di un concetto aleatorio, ma è un aspetto cruciale nell’ambito dello svolgimento dell’attività. Il rischio di revisione si scompone in tre tipologie: intrinseco, di controllo e di individuazione.

Il Revisore Legale che non riesce a dimostrare la costante considerazione e l’attenta gestione di questi tre rischi, non ha svolto con la dovuta cautela e con la diligenza del buon padre di famiglia il proprio lavoro.

Il rischio intrinseco, rappresenta il contesto dell’attività aziendale nella quale si sta svolgendo la revisione. Tale rischio è inteso come la possibilità che un saldo di conto contabile possa essere inesatto e quindi causare, singolarmente o cumulato con altri, delle inesattezze significative nel bilancio (ISA Italia n. 315 “L’identificazione e la valutazione di rischi ed errori significativi mediante la comprensione dell’attività dell’impresa e del contesto in cui opera”).

Il rischio intrinseco, può essere influenzato da diversi fattori, a seconda della tipologia di attività dell’impresa (a titolo esemplificativo l’esposizione al rischio di oscillazione cambio, il deterioramento della merce, le possibili fluttuazioni del mercato etc.). In pratica per una migliore comprensione del rischio intrinseco bisogna che il Revisore si ponga delle domande: cosa può andare male? quali sono i rischi connessi al business dell’impresa? esiste un rischio di frode? etc.

Mentre il rischio di controllo non è certo un concetto opinabile perché impone al Revisore Legale una analisi iniziale e una valutazione finale sul sistema di controllo interno dell’impresa. Ad esempio, deve verificare che i sistemi informativi e le procedure organizzative intere, siano in grado di identificare tempestivamente gli eventuali errori. Nel valutarlo, il Revisore Legale dovrebbe allertarsi nel caso si accorgesse di particolari condizioni, quali: la mancanza di una suddivisione di compiti, la mancata funzionalità dei controlli, l’inadeguata struttura gerarchica etc.

Infine, il rischio di individuazione, si riconduce al concetto del rischio di errori significativi nel bilancio. Ovvero che i conti o le classi di conti potrebbero essere inficiati da errori significativi. In sostanzia si tratterebbe di procedure di revisione che non identificherebbero un eventuale errore o un’irregolarità rilevante.

Si tratta dell’oggettiva possibilità che il Revisore Legale non riesca a cogliere l’esistenza, nel bilancio, di un errore significativo.

Tale fattispecie, di natura organizzativa piuttosto che tecnica, potrebbe generarsi solo a seguito di un esame parziale degli elementi probativi disponibili, nonché per effetto di eventuali carenze nell’esecuzione delle procedure di revisione o nella valutazione dei risultati ottenuti.

Il Revisore Legale dovrà dunque pianificare l’estensione delle proprie procedure di revisione dopo aver valutato in modo adeguato il rischio di errore significativo a livello di ciascuna asserzione di bilancio.
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