18 novembre 2020

Il concordato di gruppo trova un unico liquidatore giudiziale

Autore: Alfonso Sica
Le inefficienze legate all’irrilevanza dei gruppi societari in ambito concorsuale, non solo in termini di dispendio di costi di gestione delle singole procedure (il più delle volte gestite da curatori diversi), ma anche in termini di unitarietà nella realizzazione dell’attivo fallimentare, ha trovato una soluzione nel Codice della crisi e dell’insolvenza. Appare utile sottolineare che le previsioni del CCI hanno il pregio di rendere possibile, come detto, la gestione unitaria della crisi del medesimo gruppo, in un’ottica di maggior efficienza e coordinamento tra tutte le parti coinvolte nella procedura. Tra le novità introdotte dal Codice è da segnalare quella relativa alla regolamentazione della crisi per mezzo del concordato preventivo.

Gruppo di imprese- L’articolo 2, lettera h, del codice della crisi, così come modificato dal D. Lgs 26 ottobre 2020, n. 147, definisce “gruppo di imprese” «l’insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali , che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545 -septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata: 1) dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) dalla società o ente che controlla le predette, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto». La lettera i) dello stesso articolo si preoccupa, invece, di fornire la definizione di “gruppi di imprese di rilevanti dimensione” intendendo per tali «i gruppi di imprese composti da un’impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013».

L’applicazione degli strumenti di allerta - L’articolo 12, comma 4, del codice della crisi, così come modificato dal D. Lgs 26 ottobre 2020, n. 147, prevede che: «Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, esclusi le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione (…)».

La previsione di cui all’articolo 284 del CCI - L’articolo in esame, completamente riscritto dall’articolo 32 del D. Lgs 26 ottobre 2020, n. 147, fornisce importanti precisazioni circa la gestione della procedura, aggiungendo un nuovo comma alla versione antecedente alle modifiche. Il nuovo testo dell’art. 284 recita che «1. Più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo di cui all’articolo 40 con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati e interferenti. (…) Resta ferma l’autonomia delle rispettive masse attive e passive. 4. La domanda proposta (…) deve contenere l’illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Il piano o i piani di cui al comma 1 quantificano il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo. La domanda deve inoltre fornire informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’articolo 2497 -bis del codice civile. (…) Un professionista indipendente attesta: a) la veridicità dei dati aziendali; b) la fattibilità del piano o dei piani; c) le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa; d) la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, operata ai sensi del comma 4. L’attestazione contiene anche informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese. 6. Su richiesta delle imprese debitrici, il piano o i piani sono pubblicati nel registro delle imprese o nei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’articolo 2497 -bis del codice civile. Si applica l’articolo 289».

Il concordato di gruppo - È consentito dall’articolo 284 del CCI, al verificarsi delle condizioni previste. In particolare, viene stabilito che possono accedere a tale procedura le imprese appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano. Il concordato di gruppo, inoltre, non determina la confusione delle masse attive e passive, come desumibile dal comma 3 dell’articolo 284: «Resta ferma l’autonomia delle rispettive masse attive e passive».

Le imprese del gruppo - La richiesta di accesso al concordato preventivo non determina il coinvolgimento di tutto il gruppo ma solo delle imprese che versano in uno stato di crisi o di insolvenza.

Concordato e ristrutturazione dei debiti - In un’ottica di unitarietà della procedura, il CCI concede la possibilità alle imprese appartenenti allo stesso gruppo di presentare domanda unica, non ritenendo ammissibili richieste di concordato per alcune e ristrutturazione del debito per altre.

Previsioni del concordato - Nella procedura di concordato preventivo del gruppo è possibile che lo stesso possa prevedere:
  • la liquidazione solo di alcune imprese appartenenti al gruppo;
  • porre in essere operazioni nell’ambito del gruppo che consentano di migliorare il soddisfacimento dei creditori.

L’approvazione del concordato di gruppo - Il concordato di gruppo è approvato quando le proposte delle singole imprese del gruppo sono approvate dalla maggioranza di cui all’art. 109 del CCI.

L’omologazione del concordato di gruppo - Con l’omologazione il concordato di gruppo diviene operativo e non può essere risolto o annullato quando tali eventi siano riferibili a una o ad alcune imprese del gruppo. L’annullamento o la risoluzione risulta possibile quando risulti significativamente compromessa l’attuazione del piano anche nei confronti delle altre imprese.

Gli effetti dell’omologazione - La procedura unitaria consente notevoli benefici anche in tema di costi in quanto il tribunale procederà alla nomina di un unico Giudice Delegato ed un unico organo per la gestione di tutte le attività relative alle imprese costituenti il gruppo.
.
Fascia corso Prime analisi e valutazione del bilancio.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy