12 gennaio 2022

Il controllo di qualità della revisione legale

Autore: Daniele Sirianni e Alfonso Falace
A far data dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore l’ISQC Italia.

Il predetto principio ha introdotto, per tutti i soggetti abilitati alla revisione legale, indipendentemente dalla grandezza dell’impresa revisionata o dal fatto che il revisore legale faccia parte, o meno, di una società di revisione legale, l’obbligatorietà di istituire un sistema di controllo interno di qualità. Tale sistema di controllo interno di qualità, andrà ben documentato e necessiterà di mantenerlo nel tempo. Il predetto principio, unitamente a quanto previsto dell’art. 20, D.Lgs. 39/2010 e anche a quanto stabilito dal principio ISA Italia 220, opera con l’intento di costruire il sistema di controllo di qualità nella revisione legale. Invece relativamente alla Dir. 2014/56/UE, la disciplina sui controlli di qualità, sostanzialmente, non subisce variazioni. La nuova direttiva sulla revisione legale apporta un elemento di novità che riguarda la frequenza dei controlli e il rafforzamento del concetto sulla valutazione del rischio di revisione. Pertanto, i controlli di qualità si baseranno prevalentemente sull’analisi del rischio e nel caso dovesse riguardare revisioni legali prescritte dal diritto europeo, rimarrà comunque il limite massimo di 6 anni tra una verifica di qualità e la successiva. Una importante novità riguarda anche l'introduzione del concetto di proporzionalità dei controlli di qualità rispetto alla complessità dell'attività di revisione legale o della società di revisione e/o della stessa impresa revisionata.

Proprio a tal fine gli Stati membri impongono alle autorità competenti, che quando effettueranno i controlli di qualità delle revisioni legali dei bilanci nelle PMI, di tenere in considerazione il concetto della proporzionalità dei principi di revisione internazionali sulla scorta della dimensione e complessità del soggetto sottoposto a revisione legale.

Inoltre, la stessa Direttiva sulla revisione legale contiene delle ulteriori specifiche che riguardano i criteri per la selezione dei soggetti incaricati di eseguire le verifiche di qualità, finalizzate a garantire l'assenza di conflitti di interesse tra gli stessi ed il revisore legale e/o la società di revisione da sottoporre a verifica.

Ai controllori viene anche richiesto di rilasciare un'apposita dichiarazione di assenza di conflitti nonché viene anche previsto che gli stessi non possano effettuare verifiche presso il revisore legale e/o la società di revisione dove siano stati dipendenti o siano stati legati da altri rapporti di lavoro o di associazione prima che siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione di tali rapporti.
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