26 gennaio 2022

Il controllo di qualità e la responsabilità del soggetto abilitato

Autore: Daniele Sirianni
Il controllo di qualità, disciplinato dal D. Lgs. n. 39/2010, fa riferimento ai principi di Revisione quali ISA 200, ISA 220 e ISCQ Italia 1 ed è considerato per i soggetti abilitati come i revisori legali, le società di revisione, e il collegio sindacale, una delle attività da svolgere obbligatoriamente in accordo con le norme di legge. Il controllo di qualità sul lavoro svolto coinvolge una vasta platea e per questo motivo l’argomento necessita di linee guida e principi professionali validi e chiari a cui fare riferimento. Il lavoro di revisione legale è esaminato attraverso un controllo interno svolto dal revisore abilitato all’incarico di revisione legale e un controllo esterno svolto da CONSOB e MEF.

Il Principio di revisione internazionale ISA Italia n. 200 con riferimento agli obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali deve essere letto congiuntamente al Principio internazionale sul controllo della qualità ISQC Italia 1.

Quest’ultimo principio tratta nel dettaglio le responsabilità del revisore in merito al controllo di qualità con riferimento agli incarichi di revisione contabile del bilancio conferiti ai sensi del D. Lgs. 39/10, agli incarichi per lo svolgimento di procedure di verifiche richieste dal committente e ai servizi riferiti alla compilazione di informazioni finanziarie. Il principio si applica ai professionisti contabili abilitati alla revisione del bilancio, agli incarichi di Assurance e ai servizi connessi; l’obiettivo dei soggetti coinvolti, per mantenere un controllo di qualità valido, è quello di rispettare non solo i principi professionali e le disposizioni di legge ma anche emettere relazioni quanto più appropriate alle circostanze esaminate.

Con riferimento alle relazioni emesse fondamentale risultano essere la data scelta per emettere la relazione, la documentazione dell’incarico (le cosiddette “carte di lavoro”), l’autorizzazione conferita da un organismo professionale di vigilanza o da altro organismo previsto dalla legge che ove richiesto viene disposta per indicare il responsabile dell’incarico e del suo svolgimento e infine il processo di riesame della qualità dell’incarico per fornire una valutazione in maniera obiettiva dei giudizi professionali formulati durante l’attività di revisione contabile dei bilanci delle società quotate e in tutte le altre attività in cui il soggetto abilitato alla revisione abbia richiesto tale processo di riesame.

Per rimanere in tema di responsabilità specifiche del revisore riguardante le procedure di controllo della qualità dell’incarico di revisione si cita il Principio di revisione ISA Italia 220 secondo il quale il soggetto incaricato della revisione è responsabile dei sistemi, delle direttive e delle procedure di qualità ed è tenuto al rispetto dell’ISQC Italia 1 sopra citato. Nello specifico i team di revisione e il revisore legale sono responsabili per le procedure di controllo messe in atto durante il lavoro svolto e per le informazioni che forniscono affinché sia consentito il corretto funzionamento dell’attività di revisione conforme quindi ai principi professionali e ai regolamenti applicabili.

Il controllo di qualità oltre a basarsi sull’adeguatezza dei documenti di revisione, si basa su alcuni principali criteri di riferimento; secondo tali parametri il revisore che svolge la propria attività deve essere conforme ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili.

Tuttavia, vengono posti al controllo anche i corrispettivi per la revisione, la quantità e la qualità delle risorse impiegate e le carte di lavoro predisposte dal soggetto abilitato così che si possa comprendere la natura e le tempistiche delle procedure svolte evidenziando quindi tutti i risultati acquisiti dal lavoro di revisione.

Per quanto riguarda gli ambiti di applicazione del controllo effettuato dal MEF, disciplinato dall’art. 21 comma 1 (39/2010), ci si riferisce in particolare all’abilitazione del soggetto abilitato con iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione legale, alla tenuta del Registro, alla formazione continua del revisore legale, all’adozione dei principi di deontologia professionale e dei principi di revisione.

Nell’esercitare l’attività di controllo, il MEF potrebbe avvalersi di professionisti intesi come esperti in revisione legale che non per forza debbano essere legati a società di revisione se caratterizzati da esperienza pluriennale in questo settore.

Tuttavia, i controllori verranno sottoposti anch’essi ad un controllo interno per verificare l’adeguatezza delle tecniche di controllo adottate, mentre il revisore legale sottoposto a controllo dovrà eseguire tutte le raccomandazioni sorte in seguito ai rilievi evidenziati e alle lacune rilevate così da colmarle.
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