13 maggio 2020

Il controllo ed il visto di conformità da parte del revisore per la compensazione dei crediti IVA anche trimestrali sopra soglia

Autore: Alfonso Sica
Negli ultimi anni abbiamo assistito all'emanazione di una serie di provvedimenti che hanno modificato le regole di compensazione dei crediti Iva. Tali norme hanno inciso notevolmente sulla gestione operativa degli stessi, per effetto delle restrizioni ivi contenute.

La compensazione dei crediti - La compensazione è una modalità di estinzione dell'obbligazione tributaria consistente nel compensare i debiti con i crediti vantati dal contribuente. I crediti tributari oggetto di compensazione devono risultare da dichiarazioni annuali o periodiche. Tale metodo, in passato, veniva utilizzato per compensare verticalmente o internamente, debiti e crediti della stessa specie non richiesti a rimborso.

La compensazione orizzontale - Tale modalità di estinzione dell'obbligazione tributaria prevede la possibilità di utilizzare crediti d’imposta per compensare debiti relativi ad imposte differenti. La compensazione orizzontale è stata introdotta nel nostro sistema tributario dall’art. 17 del D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, e consiste nell'esporre nel modello F 24 l'importo e la tipologia del credito utilizzato per saldare, mediante compensazione, il debito d'imposta maturato.

Le restrizioni nell'utilizzo dello strumento della compensazione - Come detto, tale modalità di estinzione dei debiti prevede una serie di limitazioni che, nel corso del tempo, sono state sempre più stringenti. Limiti alla compensazione orizzontale sono stati introdotti dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, che dispone l'impossibilità di procedere alla compensazione di crediti tributari in presenza di ruoli emessi dall'agente della riscossione, scaduti e non pagati, per un importo pari o superiore ad € 1.500,00. Ulteriori limitazioni si sono avute nel tempo in termini di importo utilizzabile, nella modalità e nei termini di utilizzo del credito e nell'apposizione del visto di conformità.

La compensazione dei crediti Iva - Questo istituto, già oggetto di numerosi interventi legislativi, al fine di contrastare le indebite detrazioni, ha subito ulteriori modifiche di carattere sostanziale a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 50/2017. La Legge di conversione, nel riscrivere il comma due, lettera a), dell'articolo 3, oltre a confermare il limite annuo del credito Iva utilizzabile, senza alcuna formalità, in 5.000 euro, rispetto ai 15.000 precedentemente previsti, ha introdotto, per importi superiori, l'obbligo dell'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo che certifichi di aver provveduto all'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del D.M del 31-05-1999, n. 164.

La verifica del superamento della soglia dei 5.000 euro - In linea di principio, il visto di conformità è richiesto in determinate fattispecie, in quanto, la verifica del superamento della soglia, va fatta in funzione degli effettivi utilizzi del credito disponibile. Vale a dire che una dichiarazione Iva evidenziante un credito da utilizzare in compensazione, non richiede necessariamente l'apposizione del visto di conformità per il sol fatto che tale importo risulta essere superiore al limite previsto (5.000 euro). Ciò che conta è la decisione di come gestire tale credito. Così, ad esempio, un credito Iva da dichiarazione per 25.000 euro, utilizzato per 22.000 euro per azzerare un debito Iva periodico (compensazione verticale o Iva da Iva) e per 3.000 euro per pagare ritenute d'acconto, non richiede alcun visto di conformità. Diversamente, riprendendo l'esempio dianzi proposto, un credito Iva da dichiarazione per 25.000 euro, utilizzato per 15.000 euro per azzerare un debito Iva periodico (compensazione verticale o Iva da Iva) e per 10.000 euro per pagare ritenute d'acconto, richiede il visto di conformità preventivo, in quanto le somme destinate ad essere utilizzate in compensazione orizzontale superano le soglie previste. Si rammenta, inoltre, che il limite all'utilizzo del credito va riferito all'anno di maturazione e non all'anno del suo utilizzo.

La compensazione del credito iva trimestrale - L'eccedenza d'imposta detraibile maturata in un trimestre, se di importo superiore a 2.582,28, può essere chiesta in tutto od in parte a rimborso od utilizzata in compensazione orizzontale. Poiché il rimborso del credito in eccedenza può essere richiesto unicamente dai contribuenti che si trovano nelle particolari condizioni di cui all'articolo 30 del DPR 633/72, normalmente, tale credito viene utilizzato in compensazione. Il credito è utilizzabile a seguito di preventiva richiesta all'Agenzia delle Entrate, da effettuarsi mediante presentazione in via telematica del modello TR, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. È libero fino al raggiungimento dell'importo di 5.000 euro nell'anno ed è fruibile subito dopo la presentazione del modello TR. Se nel corso dell'anno viene superata la soglia dei 5.000 euro, il suo impiego è subordinato alla scadenza del decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello TR recante il visto di conformità o l'attestazione da parte del revisore. In pratica, se in un trimestre vengono utilizzati 3.500 euro in compensazione, gli stessi sono usabili subito dopo aver presentato il modello TR, senza alcuna ulteriore formalità. Se nel trimestre successivo vengono compensati ulteriori 3.500 euro, 1.500 euro potranno essere fruibili seguendo le modalità in precedenza esposte, mentre per gli altri 2.000, la compensazione è posticipata al decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello TR, corredato delle prescrizioni dianzi dette.

Il visto di conformità o l'attestazione da parte del revisore - La richiesta di compensazione del credito Iva infrannuale viene liberamente presentata dal contribuente solo in presenza dei presupposti di legge. Da tale libera scelta ne discende che se l'istanza presentata evidenzia un credito da utilizzare in compensazione superiore a 5.000 euro, nei limiti in precedenza esemplificati, va obbligatoriamente apposto il visto di conformità o l'attestazione da parte del revisore. Anche in questa circostanza, il revisore deve prestare molta attenzione in quanto i controlli da esperire sono quelli previsti, come già detto, all'articolo 2, comma 2, del D.M del 31-05-1999, N. 164. Da ultimo, si ritiene utile precisare che con l'introduzione degli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) i contribuenti con pagella fiscale con un punteggio superiore ad 8, hanno l'obbligo di corredare il modello TR del visto o dell'attestazione del revisore, solo per importi superiori a 50.000 euro.

Sanzioni - Nell'ipotesi in cui venga compensato un credito superiore ai 5.000 euro, senza l'apposizione del visto o l'attestazione del revisore, l'Ufficio oltre al recupero di quanto indebitamente compensato, procede all'applicazione della sanzione pari al 30% di tale ultimo importo, oltre interessi e sanzioni. Quanto dovuto all'erario per tale infrazione non è oggetto di compensazione.
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