9 marzo 2022

Il principio di revisione SA Italia 700 b

Autore: Gianluca Ponzo
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), con determina dell'11 febbraio 2022 n. 23255, ha introdotto un nuovo principio di revisione (SA Italia 700B) riguardante le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale con riferimento al bilancio redatto secondo il formato elettronico unico di comunicazione (Esef - European Single Electronic Format). Il principio è, come di consueto, corredato da una rinnovata Introduzione e da un nuovo Glossario e dovrà già essere applicato alle revisioni dei bilanci dei periodi amministrativi che iniziano il 1° gennaio 2021.

Tale principio di revisione, elaborato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) unitamente ad Assirevi, Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL), Consob e MEF, adempie esclusivamente ad una normativa italiana. In particolare, nell’SA Italia 700B sono evidenziate specifiche procedure che il revisore incaricato della certificazione del bilancio di società emettenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato della UE deve svolgere al fine di esprimere il giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2019/815 della Commissione Europea, del 17 dicembre 2018 e successive modifiche (c.d. Regolamento ESEF).

L’obiettivo che si pone il suddetto del principio di revisione è:
  • acquisire una ragionevole sicurezza, sulla base degli elementi probativi sufficienti ed appropriati, che il bilancio d’esercizio ed il bilancio consolidato da includere nella relazione finanziaria annuale siano conformi alle disposizioni del Regolamento Delegato. In tale ambito, il revisore deve verificare che i bilanci siano predisposti nel formato XHTML “leggibili da utenti umani” e che siano inclusi tutti gli aspetti significativi e le disposizioni del Regolamento Delegato;
  • esprimere un giudizio sulla conformità del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato alle disposizioni del Regolamento Delegato.
Nella sostanza, il revisore può dichiarare (giudizio di conformità):
  • un giudizio positivo qualora nel bilancio d’esercizio e nel bilancio consolidato siano incluse tutte le disposizioni contenute nel Regolamento Delegato e che esso sia nel formato XHTML leggibile;
  • l’impossibilità di esprimere un giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato in assenza del bilancio d’esercizio e consolidato nel formato XHTML leggibile;
  • un giudizio con rilievi o negativo sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato nel caso in cui, sulla base degli elementi probativi acquisiti, concluda che il bilancio d’esercizio ed il bilancio consolidato nel formato XHTML non siano marcato, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni del Regolamento stesso;
  • un giudizio con rilievi o negativo qualora il revisore concluda che le non conformità, singolarmente o nel loro insieme, siano significative ma non pervasive ovvero siano significative e pervasive per il bilancio consolidato predisposto secondo le disposizioni del Regolamento Delegato. Qualora il revisore non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sui quali basare il proprio giudizio, deve esprimere un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato qualora concluda che i possibili effetti delle eventuali non conformità nella marcatura non individuate possano essere significative ma non pervasive ovvero significative e pervasive per il bilancio consolidato predisposto secondo le disposizioni del Regolamento Delegato. Infine, il revisore che esprime un giudizio con modifica sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato deve includere in un paragrafo collocato prima di tale giudizio una descrizione dell'aspetto che ha dato origine al rilievo.
In sintesi, qualora il revisore si debba esprimere sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato occorre inserire un apposito paragrafo, all’interno nella relazione di revisione del bilancio, della sezione “Relazione su altre disposizioni di legge e regolamenti”.

Il principio di revisione SA Italia 700 B, nell’appendice 1, contiene degli esempi di relazione ed in particolare:
  • giudizio sul bilancio consolidato e giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato senza modifica;
  • giudizio sul bilancio consolidato con rilievo per un errore significativo nel valore di una voce di bilancio e conseguente giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato con modifica;
  • giudizio sul bilancio consolidato senza modifica e giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato con rilievi per errore nella marcatura di una voce di bilancio. Tale errore è ritenuto significativo ma non pervasivo per il bilancio redatto secondo le disposizioni del Regolamento Delegato;
  • giudizio sul bilancio d’esercizio e giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato senza modifica;
Si ricorda, infine, che con determina del 3 agosto 2020 erano stati adottati dalla Ragioneria Generale dello Stato 22 nuovi principi di revisione ISA Italia elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Assirevi e INRL in collaborazione con Consob e MEF. Tali principi, in vigore per le revisioni dei bilanci dal 2020, rappresentano il quarto aggiornamento in ordine di tempo effettuato a partire dalla prima edizione entrata in vigore per le revisioni dei bilanci 2015. L’aggiornamento ha rappresentato un ulteriore ed importante passo avanti nell’allineamento della tecnica professionale italiana in materia di revisione contabile alla prassi internazionale.

1Tale principio di revisione è stato predisposto al fine di adempiere a disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento italiano (denominato infatti SA Italia) e quindi non previsto dagli ISA Clarified (ISA ITALIA). Gli altri principi di revisione che non sono contenuti negli ISA Clarified sono SA250B (sulla regolare tenuta della contabilità sociale) il 750B (sulla responsabilità del revisore sulla relazione sulla gestione) e ISQC 1Italia 1 (controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono incarichi di revisione)

2L’attestazione è dunque inclusa nella relazione al bilancio d’esercizio e del bilancio consoldiato
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