23 settembre 2020

Il revisore negli enti locali: incompatibilità , ineleggibilità e cessazione dall'incarico

Autore: Alfonso Sica
L'ente locale del passato, deputato principalmente alla erogazione di servizi alla comunità, era già dotato di un organo di controllo il cui compito si limitava alle verifiche periodiche sulla regolarità di talune operazioni poste in essere dagli amministratori; esso era alle strette dipendenze del Prefetto. I componenti dell'organo di controllo erano privi di competenze tecniche e, per farne parte, non erano richiesti particolari requisiti. L'evolversi delle competenze attribuite all'ente locale, l'ampliarsi delle sue funzioni sul territorio, l'affermarsi di una cultura di tipo manageriale e l'introduzione di una necessaria gestione economico-aziendalistica, ha richiesto l'introduzione, a supporto degli amministratori, di soggetti dediti al controllo legale dei conti e muniti di specifiche competenze tecniche. Tale scelta, diversamente dalle previsioni di cui al R.D. 383/1934, "Testo unico della legge provinciale e comunale", ha richiesto l'emanazione di nuove disposizioni legislative che tenessero conto del cambiamento dei tempi e che indicassero precisamente i requisiti dei professionisti chiamati ad assumere tale delicato compito.

Normativa di riferimento - Legge 142/1990, D. Lgs 77/1995, D. Lgs 267/2000 e legge 148/2011.

Contenuto delle norme - Le norme dianzi evidenziate dettano le regole per il corretto funzionamento dell'amministrazione e della contabilità dell'ente, nonché la disciplina per l'accesso all'elenco dei revisori degli enti locali, confermando il possesso di specifiche competenze da parte dei professionisti aspiranti revisori.

La figura dell'organo di revisione - Al fine di dare contezza della delicatezza del ruolo assunto, anche e segnatamente sotto il profilo del supporto all'ente, si evidenzia che quella del revisore è una figura di riferimento per l'amministrazione locale, più volte chiamata a ricercare soluzioni che contemperino le esigenze politiche con quelle di contenimento della spesa pubblica. Il rilievo di tale ruolo è ulteriormente suffragato dalla presenza, nei testi legislativi, di specifiche disposizioni che regolamentano le cause di incompatibilità, ineleggibilità e cessazione dall'incarico di revisore. Non di rado, infatti, accade che taluni comportamenti o status assunti dall'organo di controllo risultino essere non conformi al dettato normativo, facendo incorrere l'inadempiente in una delle cause preclusive all'assunzione, allo svolgimento o alla continuazione dell'incarico.

Nomina del revisore - Il consiglio dell'ente locale ha il potere di eleggere l'organo di revisione, ma non i suoi componenti. Infatti, la scelta di quest'ultimi è affidata al caso e non al potere discrezionale della pubblica amministrazione. Tutti i soggetti che risultano iscritti nell'apposito elenco dei revisori legali possono partecipare alla potenziale nomina mediante estrazione a sorte; la nomina dei componenti dell'organo di controllo viene ratificata con apposita delibera consiliare. Successivamente, ogni componente dovrà verificare se, a proprio carico, sussistano cause di ineleggibilità od ostative all'assunzione dell'incarico.

Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità - Nel richiamare l'articolo 2399 del codice civile, applicabile alle persone giuridiche, si nota che: «Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del c.c. ( trattasi di particolari disposizioni limitative soggettive);
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza».


In aggiunta alle cause di ineleggibilità proprie del codice civile, viene ulteriormente previsto che sono incompatibili con la carica di revisore:
  • i componenti degli organi dell'ente locale e coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina;
  • il segretario dell'ente;
  • i dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico finanziaria;
  • i dipendenti degli enti locali, delle comunità montane e dell'unione dei comuni relativamente agli enti facenti parte della circoscrizione territoriale di competenza.

È previsto, inoltre, anche al fine di garantire la libertà e l'indipendenza del revisore e consentirgli, così, di esprimere in modo obiettivo e disinteressato il proprio giudizio, che i componenti dell'organo di controllo non possano assumere incarichi privati presso organismi sottoposti a revisione da parte degli stessi.

Le cause di cessazione dall'incarico - Le cause che possono determinare la cessazione dell'incarico del revisore, possono essere sia fisiologiche che accidentali.

La causa fisiologica:
  • la naturale scadenza dell'incarico.

Le cause accidentali:
  • le dimissioni volontarie del revisore rassegnate a seguito di sopravvenute circostanze che gli impediscano di proseguire l'attività presso enti od organismi; in tal caso va fatta comunicazione all'ente con un preavviso di almeno 45 giorni;
  • la cancellazione o la sospensione dall'ordine professionale qualora ciò rappresenti requisito necessario per il regolare svolgimento dell'incarico assunto;
  • il mancato invio della certificazione relativa alla verifica del rispetto dei parametri di saldo di finanza pubblica. Nel caso in esame, la decadenza dall'incarico è in conseguenza del fatto che l'organo di revisione, in qualità di commissario ad acta, si sostituisce all'ente inadempiente;
  • la grave inadempienza per il ritardato esercizio delle proprie funzioni. Tale fattispecie si verifica quando il revisore non provvede alla presentazione della relazione in riferimento alla proposta di delibera dell'approvazione del rendiconto da parte dell'ente. Il termine per adempiere a tale incombenza è di non meno di venti giorni dalla data di trasmissione della proposta da parte degli organi amministrativi;
  • risoluzione di diritto dell'incarico qualora, a seguito di commissariamento dell'ente per infiltrazioni mafiose, il commissario o i commissari ad acta non provvedano alla nomina dei nuovi revisori nel termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di insediamento.
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