8 marzo 2023

Il tema del controllo di qualità e l’istituzione del Comitato Consultivo

Autore: Redazione Fiscal Revisione
In riferimento alla recente nomina da parte del MEF del Comitato Consultivo, con determina n. 28368/2023, viene integrato il tema dei controlli di qualità nell’ambito della revisione legale dei conti.

Il suddetto comitato è composto da 15 membri ai quali potrebbero aggiungersi, per nomina diretta del MEF, nuovi membri in correlazione a quelle che saranno le necessità e i doveri di prestazione del comitato stesso.

Le norme in tema di controllo della qualità del lavoro del revisore contabile prevedono la statuizione di regole volte all’implementazione di direttive, procedure, controlli interni che il revisore deve adottare per garantire che la revisione contabile sia conforme ai principi professionali ed alle disposizioni di legge applicabili, e che il giudizio professionale del revisore nella relazione di revisione sia appropriato alle circostanze esaminate dallo stesso.

Il controllo di qualità, disciplinato dal D. Lgs. n. 39/2010, fa riferimento ai principi di Revisione quali ISA 200, ISA 220 e ISCQ Italia 1 ed è considerato per i soggetti abilitati come i revisori legali, le società di revisione, e il collegio sindacale, una delle attività da svolgere obbligatoriamente in accordo con le norme di legge. Il controllo di qualità oltre a basarsi sull’adeguatezza dei documenti di revisione, si basa su alcuni principali criteri di riferimento; secondo tali parametri il revisore che svolge la propria attività deve essere conforme ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili.

Le attività di monitoraggio del controllo di qualità sono riferite sia alle direttive e procedure interne sia ai lavori di revisione svolti. Esse consentono al soggetto abilitato (il Comitato Consultivo) di conseguire con ragionevole sicurezza in merito all’adeguatezza ed efficacia operativa del proprio sistema di controllo della qualità e dello svolgimento degli incarichi di revisione ad esso assegnati. Pertanto, le direttive e le procedure interne devono prevedere tali aspetti:
  • le valutazioni continue delle procedure;
  • l’ispezione continua degli incarichi di revisione svolti;
  • l’affidamento della responsabilità a partner o professionisti esterni con adeguata esperienza professionale;
  • l’esclusione dalle attività di monitoraggio di persone coinvolte nel riesame della qualità dell’incarico;
  • la documentazione rilevata e la valutazione della stessa con effetto delle carenze individuate stabilendo se trattasi di carenze ripetitive o significative ricorrendo quindi ad una azione correttiva;
  • la comunicazione al responsabile e al personale delle carenze individuate;
  • l’adozione di misure disciplinari nell’eventualità non fossero state rispettate procedure o direttive, soprattutto in caso di atteggiamenti reiterati da parte di ogni soggetto aziendale.

Le attività del nuovo comitato consultivo sono cadenzate fino al 30 giugno 2023 dai seguenti incarichi:
  • analisi e studio in materia di controlli della qualità sui revisori e sulle società di revisione titolari di incarichi sugli enti diversi dagli enti di interesse pubblico e dagli enti sottoposti a regime intermedio;
  • proposte di criteri per l’attuazione della disciplina dei controlli di qualità e di schemi di procedure finalizzate al relativo svolgimento.

L’assegnazione di personale appropriato al gruppo dell’incarico di revisione legale riguarda anche i membri del Collegio Sindacale; in tal caso diventa necessario stabilire modalità specifiche di applicazione di tutte le regole del sistema di controllo interno della qualità al proprio incarico, per risolvere il tema della collegialità che comporta decisioni, valutazioni e responsabilità sia individuali sia collegiali.

La selezione dei soggetti da sottoporre al controllo di qualità avverrà sulla base di un’analisi del rischio e relativamente a incarichi su società che superano i limiti, almeno ogni 6 anni, di quelle che lo stesso decreto definisce come piccole imprese all'art 1 comma 1 lett. s-bis del DLgs. 39/2010; sono considerate piccole imprese quelle che alla data di bilancio non superano almeno due dei seguenti limiti:
  • 4 milioni di euro del totale dello Stato patrimoniale;
  • 8 milioni di euro di ricavi;
  • 50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Il Comitato Consultivo, decretato il 17 febbraio scorso, verrà convocato da un rappresentante del MEF e dallo stesso presieduto e coordinato.
Le funzioni di segreteria del Comitato saranno svolte da un funzionario del MEF e le comunicazioni ufficiali effettuate attraverso l’indirizzo: rgs.revisori.controlliqualita@mef.gov.it.
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