Nonostante una copiosa e variegata produzione normativa sul fenomeno del volontariato, data sia dalla legge quadro sul volontariato ma anche da quella sulla cooperazione sociale, come quella sulle Onlus ed infine sull’impresa sociale, non era stata comunque data una definizione legislativa, del termine “volontario”.
Il nuovo codice del Terzo settore (
D.lgs. n. 117/2017), all’articolo 17 definisce sia il volontario che l’attività di volontariato. La definizione di volontario è introdotta al comma 2 che lo definisce come
“una persona che, per sua libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.
Il Codice, dopo avere affermato che gli Enti del terzo settore “possono” avvalersi di volontari nello svolgimento della loro attività, indica che il “volontario” può operare “anche” per il tramite di un ente del Terzo settore. Ebbene, oltre al riconoscimento del “volontariato” c.d. “organizzato” (o “collettivo”) esercitato tramite enti del Terzo settore, l’utilizzo della congiunzione “anche” (che è stata introdotta solo nella versione definitiva del Codice) attribuisce legittimità al volontariato esercitato mediante enti non qualificabili come del Terzo settore e anche al volontariato “individuale”. Il tutto a condizione che l’attività sia in concreto indirizzata a favore della “comunità” e “del bene comune” ovvero al di fuori della sfera dei rapporti familiari.
Da porre particolare attenzione, limitatamente al volontariato esercitato tramite enti del Terzo settore, all’obbligo, statuito dal comma 1 dell’articolo 17, che impone agli enti del Terzo settore di iscrivere in un apposito registro i “volontari” dei quali si avvalgono per lo svolgimento delle attività di interesse generale, ad esclusione dei volontari che svolgano la loro attività in modo occasionale. Entra quindi nel linguaggio giuridico, pur con una definizione al contrario, la figura giuridica del “volontario occasionale”. Il codice però, ad oggi, non definisce nessun criterio per stabilire l’abitualità o l’occasionalità della figura del volontario.
Tra le previsioni innovative, oltre alla circostanza che l’attività del “volontario” deve essere svolta “in favore della comunità e del bene comune”, il Codice sottolinea che l’attività deve essere svolta per “libera scelta”, ovvero senza nessuna forma di costrizione od obbligo.
La “spontaneità” della prestazione rende l’attività del volontario non paragonabile ad alcun tipo di lavoro né di tipo autonomo né tanto meno subordinato. La personalità e la spontaneità previste dalla norma precludono l’esercizio di ogni potere gerarchico, di vincoli orari ed esclude ogni diritto sindacale e tutela previdenziale e/o assistenziale. Conseguentemente, in caso di contrasto con il volontario, gli unici strumenti a disposizione sono quelli che derivano dagli statuti e dai regolamenti associativi, ovvero il potere insito nell’ente di gestire come meglio crede le attività sociali, prevedendo, nei casi più gravi la sospensione o l’esclusione del volontario.
In relazione alla gratuità il Codice conferma l’impostazione della L. n. 266/1991 all’art. 17, comma 3 ove si statuisce che “
l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario”. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore, tramite il quale svolge l’attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. La norma introduce un ulteriore obbligo, peraltro implicito, affermando espressamente che sono in ogni caso vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
Una novità di rilievo è rappresentata dalla previsione, che troviamo nel comma 4 dell’articolo 17, che ammette in via generale, con la sola eccezione delle attività di volontariato consistenti nella donazione di sangue e di organi, il rimborso delle spese sostenute dal volontario anche a fronte di una autocertificazione “resa ai sensi” dell’art. 46 d.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), purché non superino l’importo “di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso”.
Il comma 5 dell’art.17 stabilisce che “la qualità di volontario” è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria”. Il comma 6 stabilisce inoltre che non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. Quindi oltre alla figura del volontario abituale e a quella del volontario occasionale, ora si aggiunge anche quella del non volontario coadiuvatore.
Alternativamente i lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno il diritto, ai sensi del comma 6-bis introdotto dal decreto integrativo e correttivo, D.lgs. 105/2018, di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
L’art. 18 prevede che tutti i volontari devono essere assicurati “contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi”, ovviamente anche gli occasionali a prescindere dalla loro iscrizione nel Registro dei volontari. La copertura assicurativa, a norma del comma 3 dell’art. 18, sarà uno tra gli elementi essenziali delle convenzioni tra ETS e PP.AA, PP.AA che dovrà farsi carico dei relativi oneri. Per comprendere i meccanismi assicurativi e la disciplina dei relativi controlli si rimanda al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato il 6 ottobre 2021 per i necessari approfondimenti.