22 luglio 2020

Il voto dei creditori nel concordato preventivo

Autore: Alfonso Sica
Il concordato preventivo è una procedura concorsuale minore disciplinato nel nuovo codice della crisi e dell’insolvenza di cui al D.Lgs 14/2019. Esso permette all'imprenditore commerciale, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, di poter evitare la liquidazione giudiziale attraverso la proposta di un piano di risanamento che consenta di soddisfare, almeno parzialmente, i creditori attraverso la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio.

Brevi note - L’imprenditore commerciale, per poter accedere a tale procedura, presenta una domanda al tribunale. Il giudice delegato, esaminata l’istanza, qualora la ritenga meritevole di accoglimento, l’accetta. Con tale atto si dà l’avvio allo spossessamento graduale del debitore, che conserva comunque l’amministrazione dei suoi beni. Il giudice delegato provvede, inoltre, alla nomina del commissario giudiziale che, tra gli altri, avrà anche il compito di vigilare sulla gestione dell’impresa svolta dal debitore.

La figura del commissario giudiziale - Il commissario giudiziale viene nominato dal giudice delegato. Accettata la nomina, dovrà provvedere alla pubblicità di rito e porre in essere gli adempimenti che la legge gli riserva. Nell’esercizio delle sue funzioni, il commissario giudiziale è un pubblico ufficiale al quale sono applicabili alcune disposizioni tipiche dell’incarico di curatore. Il commissario giudiziale ha, tra gli altri, il compito di vigilare sull’esercizio dell’impresa svolto dal debitore. Ulteriore compito gravante sul commissario giudiziale è l’accertamento di eventuali atti in frode posti in essere dal debitore. Tale circostanza impone al commissario giudiziale di darne notizia al giudice delegato, il quale provvederà secondo le disposizioni previste.

L’ammissibilità del concordato preventivo- Superate le fasi preliminari, il commissario giudiziale, nel termine di quindici giorni prima della data fissata per il voto dei creditori, provvederà a depositare in cancelleria la relazione commissariale, con allegato l’elenco dei creditori legittimati al voto e l’indicazione dell’importo per il quale sono stati ammessi. Di tale presentazione sarà data notizia a tutti i creditori.

Nei cinque giorni successivi, il debitore, i creditori e quant’altri interessati, possono proporre osservazioni o contestazioni, a mezzo pec, alla relazione commissariale. Negli ulteriori cinque giorni il commissario giudiziale provvederà al deposito presso la cancelleria ed alla comunicazione a tutti i soggetti interessati della relazione definitiva, la quale dovrà tenere conto delle osservazioni ricevute. Il giudice delegato, nel periodo intercorrente tra tale data e quella fissata per il voto, dovrà provvedere ad emettere tutti i provvedimenti ed assumere tutte le decisioni occorrenti.

Il voto dei creditori - Nel nuovo concordato preventivo la novità più rilevante introdotta dal CCI, rispetto alla normativa precedente, è sicuramente l’abolizione dell’adunanza dei creditori. Tale adempimento, che in vigenza della legge fallimentare costituisce il nucleo della procedura, è stato sostituito dall’espressione del voto per via telematica. Tale nuova modalità di svolgimento delle operazioni di voto prevista dall’art. 107 del CCI, è del tutto innovativa rispetto a quanto regolato nel R.D del 1942 che, come regola, prevede l’espressione del voto nel corso di una apposita adunanza; solo in via eccezionale l’art. 175, comma 3, della legge fallimentare prevede che il tribunale possa disporre che l’adunanza sia svolta in via telematica, regolando l’esito del voto. Nel nuovo CCI, l’eccezione tuttora vigente, sarà, invece, l’unica modalità di voto, da manifestare telematicamente (art. 107). Tale eliminazione, voluta dalla legge delega, ha lo scopo di rendere più agile l’esercizio del diritto del voto da parte degli aventi diritto, non inficiando o sminuendo la tutela riservata al confronto tra le parti.

Gli aventi diritto al voto - Nel concordato preventivo hanno diritto al voto tutti i creditori interessati ad eccezione di alcune categorie che, rispetto alla legge fallimentare, risultano essere ampliate. Infatti, sono esclusi dal voto:
  • il coniuge del debitore;
  • i parenti de debitore ed affini entro il 4° grado;
  • il convivente di fatto e colui che sia parte dell’unione civile con il debitore;
  • la società che detiene il controllo della società debitrice;
  • le società soggette al controllo da parte della controllante della società debitrice o sottoposte a comune controllo;
  • i cessionari e gli aggiudicatari dei loro crediti, se tale operazione è avvenuta da meno di un anno prima della proposta di ammissione al concordato preventivo;
  • i creditori che si trovino in conflitto di interessi.

Tale ultima esclusione, come precisato dalla relazione illustrativa, va demandata al giudice delegato e poi al tribunale che procede all’omologa.

La modalità di espressione del voto - Il voto, per gli aventi diritto, sarà espresso per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata e trasmessa al commissario giudiziale, di modo che il proponente non possa avvantaggiarsi dell’eventuale inerzia dei creditori.

Le maggioranze - L’articolo 109 del CCI, in tema di maggioranze, prevede che:
  • deve essere raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, in presenza di classi, anche la maggioranza nel maggior numero di classi;
  • i creditori privilegiati non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto o in parte al privilegio;
  • qualora il bene su cui grava il privilegio sia incapiente ed il piano preveda la soddisfazione non integrale, per la parte non coperta da garanzia, i creditori privilegiati sono parificati ai chirografari e dunque possono votare.

L’unica novità oggetto di segnalazione è che, nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti superiori alla maggioranza del totale dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato a condizione che, oltre alla maggioranza dianzi richiamata, la votazione abbia riportato anche la maggioranza dei creditori calcolata per teste. Si segnala, infine, che quest’ultimo punto non è di facile interpretazione, non essendoci chiarezza e concordanza tra la norma e la relazione illustrativa.
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