15 aprile 2020

L’accettazione dell’incarico di revisione

Autore: Carmelo Gianpaolo Imperatore
Alla luce delle modifiche legislative intervenute negli ultimi anni, la funzione del revisore è stata ulteriormente responsabilizzata, come previsto dal decreto legislativo n. 39 del 27 Gennaio 2010, modificato successivamente dal decreto legislativo 135 del 17 Luglio 2016.

Prima dell’assunzione di un incarico, il revisore deve effettuare una serie di attività preliminari all’accettazione del medesimo. Al riguardo il D.lgs. n. 135/2016 ha apportato variazioni al D.Lgs. n. 39/2010 art. 10-bis, intitolato “Preparazione della revisione legale dei rischi e per l’indipendenza”, in vigore dal 05/08/2016.

Il riferimento normativo a cui il revisore deve fare riferimento ai fini della stesura della lettera d’incarico è il Principio Isa Italia n. 210, entrato in vigore per le revisioni contabili dei bilanci fiscali che chiudono al 31 Dicembre 2017 o successivamente.

L’obiettivo del revisore è di accettare un incarico di revisione contabile solo se gli elementi in base ai quali l’incarico è svolto, sono stati concordati:
  • stabilendo se siano presenti le condizioni indispensabili per una revisione contabile;
  • confermando che vi sia una comprensione comune dei termini dell’incarico di revisione, tra il revisore e la direzione e, ove appropriato, i responsabili delle attività di governance.

Risulta quindi di rilevante importanza il paragrafo 210.6 che indica le condizioni indispensabili per una revisione contabile. In essere, il revisore deve stabilire se il quadro normativo sull’informazione finanziaria da applicare nella redazione del bilancio sia accettabile; acquisire la conferma da parte della direzione sul fatto che essa riconosca e comprenda le proprie responsabilità:
  • per la redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, inclusa, ove pertinente la sua rappresentazione;
  • per quella parte del controllo interno che la direzione ritiene necessaria al fine di consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frode o a comportamenti o eventi non intenzionali;
  • di fornire al revisore:
    • a. accesso a tutte le informazioni di cui la direzione sia a conoscenza, pertinenti per la redazione del bilancio;
    • b. ulteriori informazioni che il revisore possa richiedere alla direzione ai fini della revisione contabile;
    • c. la possibilità di contattare le persone nell’ambito dell’impresa dalle quali il revisore ritenga necessario acquisire elementi probativi.

Il revisore, dopo aver fatto le proprie valutazioni, dovrà scrivere una lettera di incarico in cui siano riportati i termini concordati per l’espletamento della revisione ed in cui dovranno essere indicati:
  • l’obiettivo e la portata della revisione contabile del bilancio;
  • la responsabilità del revisore;
  • la responsabilità della direzione;
  • l’identificazione del quadro normativo;
  • il riferimento alla forma ed al contenuto previsti per le relazioni da emettere a cura del revisore;
  • una dichiarazione che possono esserci circostanze in cui una relazione può differire dalla forma e dai contenuti previsti.

Risulta di non minore importanza il principio Isa Italia 220 il cui obiettivo è di permettere al revisore di mettere in atto procedure di controllo della qualità che gli consentano di acquisire una ragionevole sicurezza che la revisione contabile sia conforme ai principi professionali e alle disposizioni di legge e la relazione di revisione emessa sia appropriata alle circostanze.

Infine, occorre fare riferimento anche al principio Isa Italia 300 che al paragrafo 13 indica che prima di iniziare il primo incarico di revisione il revisore deve svolgere le procedure richieste dal principio di revisione internazionale (Isa Italia) n. 220 riguardanti l’accettazione del rapporto con il cliente e dello specifico incarico di revisione e comunicare con il revisore precedente, in caso di sostituzione dello stesso, in conformità ai principi etici applicabili.
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