27 maggio 2020

L'assenza del revisore: nessuna sostituzione temporanea

Autore: Alfonso Sica
L’organo di revisione negli enti locali è stato istituito con D.Lgs. 267/2000 o Testo unico sulla finanza locale. Il titolo VII – Revisione Economico-Finanziaria- si preoccupa di regolamentare con gli articoli dal 234 al 241 tale istituto, dettando le norme da osservare per il suo regolare funzionamento.

Il collegio dei revisori - Nei comuni, nelle provincie, nelle città metropolitane e nelle unioni di comuni il collegio dei revisori è composto da tre membri scelti tra gli appartenenti al seguente ordine, albo o registro:
  • uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili;
  • uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
  • uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

Il ruolo di presidente del collegio viene ricoperto dal componente iscritto nel registro dei revisori contabili.
Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni (salvo quanto previsto dal comma 3-bis) e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore.

Durata dell’incarico - La durata dell’incarico dell'organo di revisione contabile è di tre anni a decorrere dalla data di esecutività della nomina. Nei casi in cui si proceda alla sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo soggetto è limitata al tempo residuo di scadenza dell'intero collegio.

Le funzioni del collegio dei revisori - L’organo di revisione svolge le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti dall’articolo 239, con la finalità di garantire la continuità dell’incarico per il buon funzionamento dell’ente.

Revoca del revisore e cessazione dell’incarico - Il revisore è revocabile solo per inadempienza. Invece, cessa dall’incarico al verificarsi di uno dei seguenti casi:
  • scadenza del mandato;
  • dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e non soggette ad accettazione da parte dell’ente;
  • impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l’incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell’ente.

Delineata la figura del collegio dei revisori e quella del singolo revisore, si rappresenta cosa accade se per motivi di salute un revisore sia assente dalle riunioni per un prolungato periodo di tempo. A tal riguardo si rende come spunto il quesito posto da un comune siciliano al Ministero degli interni, Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Quesito - In sintesi, il quesito posto dall’ente territoriale verteva sulla possibilità di poter utilizzare, temporaneamente, un revisore di altro comune o di uno dei revisori estratti come riserva dall’elenco regionale.

Risposta del Ministero - Il Ministero, con nota del 22 aprile 2020, ha fornito parere negativo in quanto, nel decreto legislativo 267/2000, non è contemplata la figura del revisore supplente. Richiamando quanto previsto all’articolo 235, comma 3, lettera c), ossia che il revisore cessa dall’incarico per “impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l’incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento”, si pone in evidenza che, a salvaguardia della funzionalità delle attività dell’ente, si ha riguardo che venga garantita la necessaria continuità nello svolgimento dell’incarico. In tale prospettiva, non può non tenersi conto dell’evoluzione normativa e dell’importanza attribuita alla figura del revisore, nell’ambito della gestione dell’ente locale. Alla luce delle precedenti considerazioni, il Ministero ha espresso il seguente parere: “(…) Tanto premesso, in base ad una interpretazione sistematica del quadro normativo vigente a parere di questo Ufficio è percorribile solo l’ipotesi di applicazione della cessazione dall’incarico prevista dal richiamato articolo 235, comma 3, lettera c), per scongiurare ogni possibile danno o pregiudizio a carico dell’ente”.
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