I membri dell’organo di controllo degli “ETS” devono essere scelti tra le categorie di soggetti previste dal comma 2 dell’art. 2.397 c.c., o meglio, almeno uno fra i revisori legali iscritti nell’apposito registro ed i restanti fra gli iscritti negli albi professionali previsti da un apposito decreto del Ministro della giustizia oppure fra docenti universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Per le cause di ineleggibilità e di decadenza si applica quanto previsto dall’art. 2.399 del c.c.
L’organo di controllo, negli ETS, ha il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto oltre al rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Con riferimento alle disposizioni di cui al
D.lgs. n. 231/2001, l’organo di controllo, vigilerà anche sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti collettivi che pur non avendo personalità giuridica sono obbligati ad applicare la stessa norma, per altri aspetti riguardanti l’attività svolta. Inoltre dovrà vigilare sull’adeguato assetto organizzativo, amministrativo, contabile dell’ente e sul concreto funzionamento di quest’ultimo.
È opportuno ricordare che la responsabilità amministrativa, degli enti collettivi, deriva principalmente dalla commissione di eventuali reati da parte delle persone fisiche in essi incardinate (ad esempio dirigenti, amministratori, managers, dipendenti, collaboratori, ecc.) che operano o hanno operato nell’interesse e/o a vantaggio dello stesso ente.
Qualora non sia stato nominato un revisore legale incaricato della revisione legale dei conti, l’organo di controllo eserciterà anche il controllo contabile.
Il predetto organo avrà anche il compito di esercitare un costante monitoraggio sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente, con particolare riferimento alle norme contenute negli
artt. 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017 (dovrà monitorare in particolare: le attività di interesse generale e quelle di tipo diverso che possono essere svolte dagli “ETS”, l’eventuale raccolta di fondi, l’assenza dello scopo di lucro e l’eventuale devoluzione del patrimonio residuo).
Lo stesso organo di controllo attesterà la veridicità del bilancio sociale e che, lo stesso, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste da apposito decreto ministeriale, così come previsto dall’art. 14 del Codice terzo settore.
I componenti dell‘organo di controllo, anche singolarmente, possono, in qualsiasi momento, procedere ad ispezioni e controlli presso la sede dell’ente e a tal fine potranno chiedere agli amministratori e dirigenti notizie sull’andamento delle attività dell’ente in generale o di singole operazioni e/o affari (nel senso sempre, di attività, iniziative, progetti, ecc. senza scopo di lucro).