L'impresa sociale è una figura che ha le sue radici nella normativa italiana fin dal 2005, con la Legge delega n. 118/2005. La sua definizione principale consiste nel fatto che si tratta di un'organizzazione privata senza scopo di lucro, che svolge principalmente un'attività economica di produzione o scambio di beni o servizi a fini di utilità sociale. Il suo scopo primario è il perseguimento di finalità di interesse generale. Questo concetto è rimasto fondamentalmente invariato nel D.lgs. n. 112/2017, che ha ulteriormente regolamentato il settore del Terzo Settore, in cui le imprese sociali rientrano.
Tuttavia, sin dall'inizio, l'impresa sociale ha incontrato sfide e ostacoli, spesso dovuti a restrizioni e obblighi normativi, senza offrire contropartite fiscali che rendessero l'opzione attraente. La sua natura senza scopo di lucro, l'assenza di distribuzione di utili e i vincoli statutari hanno reso il suo funzionamento gravoso dal punto di vista amministrativo e finanziario.
Un'altra caratteristica dell'impresa sociale è stata la necessità di coinvolgere attivamente i lavoratori e i beneficiari delle sue attività nelle decisioni aziendali. Questa caratteristica è stata volta a garantire una governance più partecipativa e democratica, ma ha comportato ulteriori complessità e responsabilità per le imprese sociali.
Nonostante queste sfide iniziali, è stato necessario attendere una riforma del settore per stimolare lo sviluppo dell'impresa sociale e del Terzo Settore in generale. La riforma ha introdotto una serie di cambiamenti significativi nel modo in cui le imprese sociali sono definite e regolamentate.
La riforma ha ridefinito la natura giuridica delle imprese sociali, consentendo loro di adottare forme giuridiche previste sia nel libro I che nel libro V del Codice Civile italiano. Questa flessibilità ha ampliato le opzioni per la costituzione delle imprese sociali, consentendo loro di scegliere la forma giuridica più adatta alle loro esigenze.
Inoltre, la riforma ha chiarito le regole relative all'incompatibilità tra le imprese sociali e altri enti del Terzo Settore, come le associazioni di promozione sociale. È stato stabilito che le imprese sociali devono essere trattate in modo specifico rispetto ad altri enti del Terzo Settore e che le associazioni di promozione sociale che desiderano iscriversi come imprese sociali devono cancellare la loro registrazione dal registro delle associazioni di promozione sociale.
La riforma ha anche introdotto requisiti chiari che le imprese sociali devono soddisfare per essere qualificate come tali. Questi requisiti comprendono:
- Svolgere attività d'impresa per fini civici, solidaristici e di utilità sociale.
- Individuare settori di attività che rientrino nell'ambito delle attività di interesse generale.
- Prevedere modalità di distribuzione dei dividendi che assicurino la destinazione prevalente degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale.
- Adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti.
- Favorire il coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività.
- Obbligo di redigere un bilancio sociale.
- Coordinare la disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività di impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
- Prevedere la nomina di uno o più sindaci con funzioni di vigilanza in base a principi di terzietà.
La riforma ha anche affrontato la questione delle persone svantaggiate, introducendo criteri specifici per identificarle. Questi criteri includono persone svantaggiate secondo i regolamenti dell'Unione Europea, persone con disabilità, beneficiari di protezione internazionale e persone senza fissa dimora.
Un aspetto importante della riforma è stata la chiara definizione della gerarchia delle fonti normative che regolamentano il Terzo Settore, comprese le imprese sociali. Le imprese sociali sono disciplinate principalmente dal D.lgs. n. 112/2017, ma le norme del Codice del Terzo Settore si applicano in quanto compatibili. Questo ha chiarito le regole del gioco e ha fornito una guida per le imprese sociali e le altre organizzazioni del Terzo Settore.
Infine, la riforma ha affrontato la questione della costituzione delle imprese sociali. È stato stabilito che la costituzione deve avvenire per atto pubblico, garantendo così una maggiore trasparenza e legittimità al processo. Le imprese sociali possono assumere forme giuridiche previste sia nel libro I che nel libro V del Codice Civile.
Un aspetto interessante della costituzione delle imprese sociali è la possibilità di optare per la forma giuridica di società a responsabilità limitata semplificata, che comporta vantaggi in termini di capitali minimi richiesti e riduzione dei costi di costituzione.
In definitiva, la riforma delle imprese sociali ha apportato significativi miglioramenti al loro quadro normativo, rendendo questa forma di impresa più attraente e accessibile. Le imprese sociali svolgono un ruolo importante nell'ambito del Terzo Settore, contribuendo al perseguimento di finalità di interesse generale e promuovendo l'innovazione sociale. Con le giuste politiche di supporto e incentivi, le imprese sociali possono svolgere un ruolo ancora più rilevante nella costruzione di una società più equa e solidale.