27 maggio 2020

La cessazione dell’attività del debitore nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Autore: Alfonso Sica
La cessazione dell’attività imprenditoriale può dipendere da diversi fattori che incidono in misura determinante sulla sua prosecuzione. Fisiologicamente si assiste alla cessazione dell’attività per raggiunti limiti di età o per ricambio generazionale. Altre volte ci si trova nella condizione di essere costretti a sciogliere una società per qualsiasi altro motivo. In tale ultima ipotesi, è possibile che l’imprenditore si trovi ad essere dichiarato fallito successivamente alla cessazione dell’attività.

L’articolo 33 del D.Lgs. 14/2019 esplica la sua efficacia sia nell’ipotesi di cessazione dell’attività d’impresa che in quella dell’attività del debitore. Ciononostante, dal tenore del primo comma dell’articolo 33, “La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell’attività del debitore, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo”, è da ritenere che la sua applicazione valga solo per l’imprenditore assoggettato alla procedura di liquidazione giudiziale e non anche ad altri istituti minori.

Il momento di cessazione dell’attività - Come detto, la cessazione dell’attività può verificarsi per fatti indipendenti dalla volontà dell’imprenditore oppure per fatti che dipendono da essa. Indipendentemente da ciò, è importante che venga individuato con sufficiente precisione l’effettivo momento della cessazione dell’impresa. Da tale momento, infatti, decorrono i termini entro i quali i terzi possono far valere i propri diritti.

Gli effetti della cessazione dell’attività - Con l’adempimento dell’obbligo pubblicitario, consistente nel deposito presso l’ufficio del registro delle imprese della comunicazione di cancellazione, inizia a decorrere il termine dell’anno entro il quale può essere dichiarato il fallimento dell’imprenditore che ha cessato l’esercizio d’impresa. Il comma 2 dell’articolo 33 prevede che “(…) Per gli imprenditori la cessazione dell’attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno avuto conoscenza della cessazione stessa (…)”.

La cancellazione dal registro delle imprese - La cancellazione dal registro delle imprese è la condizione necessaria affinché l’imprenditore individuale o collettivo possa beneficiare del termine di un anno per il ricorso di fallimento da parte dei terzi. La richiesta di cancellazione dal registro delle imprese avviene su iniziativa di parte, rimanendo l’ufficio esonerato dal porre in essere alcuna attività avente lo scopo di rimediare a tale negligenza o dimenticanza. Ciò sta a significare che il beneficio del termine decorre dal momento in cui la cessazione dell’attività viene pubblicizzata attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese, indipendentemente dalla data di effettiva cessazione della stessa. Resta salva, poi, la facoltà del creditore o del pubblico ministero di dimostrare una diversa data di effettiva cessazione dell’attività da cui far decorrere il termine di cui al comma 1. Per cui, è sempre opportuno provvedere celermente a porre in essere tutti gli adempimenti entro i termini previsti (30 giorni dalla data di cessazione). Il rispetto di tali formalità consente, una volta trascorso il termine di cui al primo comma dell’articolo 33, di rendere opponibile ai terzi la possibilità di richiedere il fallimento del debitore. L’unica ipotesi di cancellazione d’ufficio si verifica nel caso di società in liquidazione che per tre anni consecutivi non abbia depositato il relativo bilancio. A seguito di tale cancellazione ne deriva l’estinzione della società.

Il debitore non iscritto al registro delle imprese - La cessazione dell’attività per il debitore non iscritto decorre “dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa”. Poiché per tali soggetti è stato sempre difficile individuare con sufficiente precisione tale momento, la relazione illustrativa dell’articolo 33 prevede che “(…) allo scopo di colmare una lacuna che aveva dato luogo a svariati dubbi interpretativi, si stabilisce che, per il debitore non iscritto, la cessazione coincide con il momento in cui i terzi ne acquisiscono la conoscenza, secondo un principio omogeneo ad una regola di opponibilità già prevista nel codice civile (…)”.

La conservazione dell’indirizzo pec - Al fine di rendere possibile la notifica di atti o documenti, è fatto obbligo all’imprenditore di mantenere attivo l’indirizzo pec a suo tempo comunicato all’INI-PEC, per un anno decorrente dalla data della cancellazione.

L’accesso alle procedure minori – L’imprenditore cancellato dal registro delle imprese non può fare ricorso ad istituti minori essendo, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, inammissibile la domanda all’uopo presentata.
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