24 giugno 2020

La finalità del concordato preventivo nel codice della crisi e dell’insolvenza

Autore: Alfonso Sica
Nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.L. n. 14/2019) è presente un istituto giuridico con finalità alternative, anche se non troppo differenti, rispetto alla liquidazione giudiziale, rappresentato dal concordato preventivo. Esso rappresenta una procedura concorsuale riconosciuta dalla legge ed utilizzata dall’imprenditore commerciale che si trova in stato di crisi o di insolvenza, al fine di poter evitare la liquidazione giudiziale e tentare il risanamento dell’azienda attraverso la proposta di un piano che porti alla soddisfazione, anche parziale, delle ragioni creditorie. Il concordato preventivo, negli ultimi anni ha subito una serie di interventi da parte del legislatore che hanno in qualche modo "ristrutturato" l'istituto nell’attuale versione.

Finalità del concordato preventivo - Il concordato prende il nome di "preventivo", perché ha lo scopo di scongiurare il verificarsi dei presupposti per l’accesso alla più grave delle procedure per la regolazione della crisi e dell’insolvenza, ossia la liquidazione giudiziale. L’esercizio di tale funzione preventiva suppone che la primaria finalità del concordato sia quella che l’esercizio dell’attività debba essere funzionale ad assicurare il ripristino dell’equilibrio economico finanziario favorendo, successivamente all’estinzione dei debiti, la ricollocazione dell’impresa nel sistema produttivo. Ulteriore finalità è la continuazione dell’attività d’impresa perché una volta conclusa la procedura concordataria, essa possa proseguire indipendentemente dal soggetto che la gestisce; infine, tutelare gli interessi dei creditori e dell’imprenditore in difficoltà.

Tipologie di concordato - La disposizione legislativa, di cui all’articolo 84 del codice della crisi, identifica le diverse tipologie di concordato attraverso il criterio della provenienza delle risorse finanziarie utilizzabili per il soddisfacimento delle pretese del ceto creditorio. Dalla lettera della norma si ricava, infatti, che il concordato preventivo può essere:
  • in continuità aziendale;
  • liquidatorio.

I due istituti sono governati da regole sostanzialmente differenti, non solo per la provenienza dei mezzi finanziari utilizzabili per il soddisfacimento dei creditori, ma anche per i diversi obiettivi raggiungibili attraverso la continuità aziendale, ovvero la liquidazione del patrimonio.

Concordato in continuità aziendale - L’obiettivo che si prefigge l’istituto è quello del recupero della capacità dell’impresa, una volta risanata e ristrutturata, di ricollocarsi nel mercato e nel tessuto produttivo. Tale soluzione, che comporta il superamento della crisi attraverso la tutela e la continuità dei valori aziendali, mira alla prosecuzione dell’attività sulla base di un piano che consenta anche la conservazione, ove possibile, dei livelli occupazionali. Tipologia concordataria vista con favore dal legislatore in quanto l’attività aziendale trae i flussi finanziari necessari al soddisfacimento dei creditori prevalentemente dai proventi che derivano dalla prosecuzione dell’attività imprenditoriale, rispetto alle alternative in concreto percorribili. Il legislatore, confermando di prediligere la continuità oggettiva del complesso produttivo sia se condotta direttamente dall’imprenditore che da parte di un terzo, ad esempio affittuario, ha affermato che tale disciplina si rende applicabile anche nel caso in cui l’azienda sia stata ceduta in fitto giacché ciò che a tal fine interessa è che l’azienda sia funzionante. Appare opportuno precisare che la soluzione, per essere concretamente attuabile, deve essere oggetto di attestazioni, indagini e valutazioni, in particolare per quel che attiene alla sostenibilità del soddisfacimento dei creditori, al fine di evitare di trovarsi al cospetto di uno stato di insolvenza già esistente o prospettico.

Concordato liquidatorio - Diversamente dal concordato in continuità aziendale, il concordato liquidatorio è un istituto, come definito dalla stessa parola, finalizzato alla liquidazione dell’azienda ritenuta non più idonea alla permanenza nel mercato o nel tessuto produttivo. Ne deriva che il concordato liquidatorio viene ad essere identificato come qualsiasi altro concordato diverso da quello in continuità. Il concordato liquidatorio, anche se dotato di una propria disciplina, è ammissibile, rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, al verificarsi delle seguenti condizioni:
  • apporto di risorse aggiuntive, rispetto al patrimonio del debitore, che consentano di aumentare di almeno il 10% il soddisfacimento dei creditori chirografari rispetto a quello assicurato dallo stesso debitore;
  • che il soddisfacimento delle pretese dei creditori sia non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo del debito chirografario.

Valga in proposito il seguente esempio:
  • Patrimonio del debitore: 1000
  • Debito chirografario complessivo: 1500
  • Offerta assicurata ai creditori: 225 (pari al 15% del debito chirografario)
  • Apporto di risorse aggiuntive: 200
  • Soddisfacimento dei creditori 225 + 22,5 (aumento del 10%) = 247,5. Importo minore rispetto al 20% del debito complessivo pari a 300
  • Offerta definitiva ai creditori 350 pari al 25% del debito complessivo, con utilizzo di risorse aggiuntive per 125 rispetto alle 200 apportate.

Nell’esempio dianzi illustrato sono stati rispettati tutti i parametri richiesti dal 4° comma dell’articolo 84 del codice della crisi.

Conclusioni - Lo scopo del concordato preventivo è quello di tutelare sia l'imprenditore in difficoltà che i creditori. In tale ipotesi, con l’accesso alla procedura concordataria, il debitore può bloccare le possibili azioni esecutive nei suoi confronti e conservare l'amministrazione dell'impresa, sia pure con determinati limiti. I creditori, invece, possono evitare di ricorrere alla più complessa procedura fallimentare, la liquidazione giudiziale, sottraendosi, inoltre, all'attesa dei tempi lunghi necessari per la sua esecuzione. Essi otterranno, così, in un lasso di tempo moderatamente breve, il soddisfacimento, anche parziale, del proprio credito.

Si segnala, infine, che sulla Gazzetta ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 è stata pubblicata la legge 5 giugno 2020, n. 40 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23”, che tra le altre modifiche introdotte per evitare o contenere le crisi d’impresa, ha modificato il comma 1 dell’articolo 9, con il seguente: “All’articolo 9: il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi»”.
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