11 novembre 2020

La negligenza del liquidatore nella procedura liquidatoria

Autore: Alfonso Sica
La liquidazione volontaria, distinta dal fallimento che richiede una liquidazione posta in essere da un organo del tribunale, è una procedura che viene attivata quando i soci decidono di non voler più proseguire le attività sociali. Attraverso tale istituto l'azienda cessa la propria attività produttiva o commerciale trasformando il proprio patrimonio in denaro e procede, inoltre, all’estinzione dei debiti ed alla eventuale ripartizione del residuo attivo.

Cause di scioglimento - La società viene messa in liquidazione al verificarsi di una delle cause di scioglimento di cui all’articolo 2484 del codice civile:
  • per decorso del termine;
  • per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
  • per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea;
  • per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli artt. 2477 e 2482-ter;
  • nelle ipotesi previste dagli artt. 2437-quater e 2473;
  • per deliberazione dell’assemblea;
  • per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.

La società acquisisce lo status di soggetto in liquidazione con l’iscrizione, presso il registro delle imprese della provincia ove ha sede l’impresa, della dichiarazione con la quale gli amministratori hanno accertato la presenza di una delle cause di scioglimento summenzionate. Questo comporta che, dalla data di iscrizione della delibera dianzi accennata, la società, tranne casi particolari, può svolgere solamente le attività di liquidazione, intendendo per tali quelle finalizzate al realizzo delle attività ed alla estinzione delle passività.

Il contenuto della delibera e la nomina del liquidatore -Il verbale di assemblea straordinaria, con il quale viene deliberata la messa in liquidazione della società, deve contenere, tra le altre notizie, i dati anagrafici della persona o delle persone a cui è affidato l’incarico di liquidatore ed i poteri ad esso conferiti nella fase di gestione della liquidazione.

L’incarico di liquidatore- Normalmente, al fine di contenere i costi della procedura, l’incarico viene conferito direttamente all’amministratore. Si ricorre ad un professionista esterno qualora la procedura risulti essere particolarmente complessa o quando ci si trovi in presenza di dissidi tra i soci. Con l’iscrizione della nomina del liquidatore (e con il conferimento allo stesso dei relativi poteri) presso il registro delle imprese nella cui provincia ha sede legale l’impresa, gli amministratori cessano dal loro ufficio. Essi sono, altresì, onerati di consegnare al liquidatore tutta la documentazione aziendale per utile allo svolgimento dell’incarico. Il liquidatore resta in carica per l’intero periodo necessario alla conclusione delle operazioni di liquidazione, sino al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese, salvo si verifichi un’ipotesi di cessazione.

Lo status di società in liquidazione- I liquidatori devono rendere pubblica la liquidazione, facendone menzione negli atti e nella corrispondenza della società. Se la società dispone di un sito internet o di un qualsiasi altro spazio virtuale di comunicazione, l’informazione deve essere fornita anche attraverso questo mezzo. La violazione dell’obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro (art. 2630 c. 1 c.c.).

La responsabilità dei soci- Nella procedura di liquidazione i soci rispondono esclusivamente per l’importo percepito a tale titolo. Sovente, accade che successivamente alla chiusura della liquidazione alcuni creditori facciano richiesta di vedere soddisfatti crediti vantati nei confronti della società. In tal caso, il socio risponde per il valore di quanto ricevuto in sede di liquidazione. Se nulla ha ricevuto a tale titolo, di nulla risponde.

Il liquidatore nella società a socio unico - Nella società a socio unico, qualora l’unico socio accetti la carica di liquidatore, in una eventuale controversia che dovesse insorgere circa le operazioni di liquidazione, in assenza di corresponsione di attivo, risponde in qualità di liquidatore e non di socio unico.

La responsabilità del liquidatore -Il liquidatore «(…) quando non ha assolto in maniera puntuale ai suoi obblighi, è responsabile illimitatamente. La nomina, qualora la delibera risulti iscritta al registro delle imprese, è incontestabile (…)». È la sintesi di quanto chiarito dal tribunale delle imprese di Napoli con la sentenza del 24 luglio 2020.

Fatto - I creditori di una società messa in liquidazione, non ottenendo alcun soddisfo dei propri crediti, proposero ricorso ai sensi dell’articolo 2495 del codice civile, secondo comma, in quanto non era intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento prima del compimento di un anno dalla cancellazione. Con tale ricorso era stato chiamato in giudizio il liquidatore di una società estinta, nella quale ne era stato anche socio unico. L’azione esperita nei suoi confronti, in qualità di socio, era risultata vana in quanto nulla era stato corrisposto. Egli, però, veniva incolpato di gravi negligenze nella gestione della liquidazione. Convenuto in giudizio, disconosceva il verbale di nomina a liquidatore della società.

Conclusioni del tribunale - Il verbale di nomina doveva ritenersi valido per le seguenti argomentazioni:
  • non era stato impugnato in occasione della prima udienza;
  • con l’iscrizione nel registro delle imprese, la cui pubblicità ha efficacia costitutiva e non di pubblicità notizia, non era più possibile disconoscerne la nomina.
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