Il
principio di revisione (SA Italia) 250B stabilisce le linee guida e le conseguenti responsabilità del revisore inerenti alle verifiche che lo stesso compie nel corso dell’esercizio, per il controllo della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Per regolare tenuta della contabilità sociale non si intende solo il rispetto di disposizioni normative aventi carattere civilistico e fiscale, traducibili in modalità e tempi di rilevazione delle scritture contabili, di redazione, vidimazione e conservazione dei libri contabili e sociali obbligatori,
ma anche l’osservazione del corretto adempimento degli obblighi fiscali e contributivi, sia sotto il profilo dell’invio delle comunicazioni e dichiarazioni sia per quanto riguarda i relativi versamenti.
Compito del revisore è la
verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione espresso dalle scritture contabili e del rispetto degli adempimenti fiscali e contributivi. In Italia, la responsabilità della corretta tenuta delle scritture contabili è riconosciuta in capo agli amministratori della società ovvero ad altro organo chiamato a svolgere la medesima funzione. Il revisore ha, invece, la responsabilità di verificare la corretta rilevazione dei fatti di gestione anche attraverso la corretta rilevazione della contabilità sociale, alla luce del presente principio contabile. Le due attività, pertanto, appaiono strettamente legate: il controllo della regolare tenuta della contabilità sociale consente di adottare adeguate procedure con lo scopo di acquisire informazioni utili per la revisione del bilancio d’esercizio.
La
contabilità sociale è costituita dall’insieme delle rilevazioni sistematiche di un’impresa che rappresentano gli eventi di gestione che verranno riepilogati nel bilancio d’esercizio. Le verifiche della revisione si sostanziano con lo svolgimento di procedure specifiche che consentono di acquisire informazioni utili ai fini della revisione contabile del bilancio d’esercizio.
Nel principio contabile oggetto di analisi si intende per contabilità sociale:
“l’insieme di rilevazioni sistematiche finalizzate alla corretta rappresentazione degli accadimenti di gestione nelle scritture contabili e alla conseguente predisposizione del bilancio d’esercizio, ovvero delle eventuali situazioni intermedie”.
Inoltre, lo stesso principio definisce come “primo incarico” quello in cui il bilancio dell’esercizio precedente non è stato oggetto di revisione ovvero è stato oggetto di revisione da parte di un soggetto differente.
In merito allo svolgimento della propria attività il revisore dovrà pianificare, con l’ausilio degli organi amministrativi, la frequenza delle proprie verifiche che sarà in funzione della dimensione e della complessità dell’impresa oggetto di revisione.
Nel caso di conferimento di un nuovo incarico, il revisore dovrà svolgere la propria attività partendo dalla data di conferimento dell’incarico.
Nello svolgimento di ciascuna verifica periodica il revisore deve:
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acquisire informazioni o aggiornare le informazioni che avesse già in precedenza acquisito sulle procedure adottate dall’impresa con la finalità di:
- i. individuare i libri che le norme rendono obbligatori e verificare la necessità di istituire nuovi libri obbligatori richiesti dalla normativa civilistica, fiscale, previdenziale ovvero da altre leggi speciali;
- ii. assicurarsi che i libri in uso siano stati correttamente e tempestivamente vidimati e bollati, per quelli obbligatori a seguito di specifiche norme di legge;
- iii. verificare la corretta osservanza di tutti gli adempimenti, fiscali e previdenziali, rilevanti per le finalità di una regolare tenuta della contabilità;
- rilevare l’esistenza dei libri obbligatori di cui sopra;
- verificare, su base campionaria, la regolare tenuta ed il tempestivo aggiornamento dei libri di cui sopra;
- verificare, a campione, l’esatto adempimento di prescrizioni fiscali e previdenziali mediante analisi della documentazione pertinente e delle relative registrazioni;
- verificare la sistemazione, da parte degli organi amministrativi, delle eventuali carenze nelle procedure adottate dall’impresa per la regolare tenuta della contabilità sociale e l’eventuale non conformità nell’esecuzione degli adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento, se riscontrati in esito allo svolgimento della verifica periodica precedente;
- controllare la corretta sistemazione da parte della direzione di errori nelle scritture contabili che fossero stati riscontrati a seguito di verifiche.
In tal senso
il principio di revisione SA (Italia) 250B precisa che per verifica periodica si intende ciascuna verifica svolta nel corso dell’esercizio, con l’obbiettivo di verificare la regolare tenuta della contabilità sociale, che sfocia nei risultati della verifica e di conseguenza, nell’acquisizione degli elementi informativi, nonché nell’eventuale rilevazione di carenze procedurali ovvero mancato rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento.
Le verifiche periodiche hanno sempre, come scopo ultimo, quello di permettere di esprimere il giudizio sul bilancio d’esercizio. Infatti, il revisore sarà chiamato a considerare i possibili effetti di carenze nelle procedure adottate dall’impresa ai fini della regolare tenuta della contabilità sociale o di mancato rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento vigente.
Si verificano, inoltre, i possibili effetti di errori nelle scritture contabili riscontrati nello svolgimento delle verifiche periodiche.
In sintesi, il revisore dovrà analizzare i risultati di ciascuna verifica periodica, al fine di valutare eventuali comunicazioni ai responsabili delle attività di governance interna, sempre valutando gli esiti alla luce della propria professionalità ed esperienza.
Nel rispetto delle linee di revisione il revisore deve documentare:
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la frequenza pianificata delle verifiche;
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le procedure svolte in ciascuna verifica;
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i risultati di ciascuna verifica periodica.
La documentazione inerente alle verifiche periodiche deve essere correttamente archiviata in modo da poter essere individuata in modo distinto rispetto a quella relativa all’attività di revisione contabile del bilancio.