Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato il consueto aggiornamento annuale sulla relazione di vigilanza e sull’attività di controllo contabile dei bilanci d’esercizio in chiusura al 31 dicembre 2021. In particolare, i documenti pubblicati fanno riferimento:
- alla relazione del collegio sindacale redatta ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice civile (per la sola attività di vigilanza);
- alla relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato sia della vigilanza sia della revisione legale dei conti ai sensi del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
Le novità principali rispetto ai bilanci in chiusura al 31.12.2020 e 31.12.2019, che quindi necessitano di particolare attenzione ed enfasi anche all’interno della relazione di revisione, sono:
- non è più possibile usufruire della deroga alla continuità aziendale. Pertanto, l’organo amministrativo deve dare atto delle prospettive sulla continuità aziendale, ai sensi dell’articolo 2423-bis comma 1 n. 1 del Codice civile nonché dell’OIC 11 paragrafi 21- 24. Il revisore, da parte sua, dovrà (ri) applicare il principio di revisione internazionale ISA Italia 570. Per l’esercizio 2021 sarà, quindi, necessario prestare attenzione ai fattori esogeni aziendali, all’effetto della pandemia ed altresì agli effetti del conflitto russo-ucraino in tema di continuità1. Il revisore emetterà quindi una relazione:
- con rilievi qualora:
- riceva un rifiuto da parte dell’organo amministrativo di effettuare valutazioni in merito alla continuità aziendale e ritenga che vi possano essere comunque elementi probativi, seppur non sull’utilizzo del presupposto della continuità aziendale;
- attesti un appropriato utilizzo del presupposto della continuità aziendale ma altresì un’incertezza significativa non adeguatamente descritta nelle note al bilancio (la carenza di informativa significativa ma non pervasiva);
- con un giudizio negativo qualora:
- attesti un inappropriato utilizzo del presupposto della continuità aziendale;
- attesti un appropriato utilizzo del presupposto della continuità aziendale ma un’incertezza significativa non adeguatamente descritta nelle note al bilancio (la carenza di informativa significativa e pervasiva);
- con impossibilità di esprimere un giudizio qualora:
- riceva un rifiuto da parte dell’organo amministrativo di effettuare valutazioni in merito alla continuità aziendale ritenga di non avere la possibilità di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sull’utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio;
- non riceva documentazione sufficiente ed appropriata per esprimersi in merito alla valutazione della capacità dell’impresa di operare in continuità aziendale;
- positivo (con richiami d’informativa): nel caso in cui il revisore abbia ricevuto elementi probativi sufficienti ed appropriati e concordi con l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale effettuata dall’organo amministrativo. Tuttavia, è possibile esprimere dei richiami d’informativa per sottolineare le azioni intraprese a supporto della stessa;
- gli effetti contabili (e fiscali) dovuti alla modifica dell’articolo 1, commi da 622 a 624, della legge 234/2021, in riferimento all’ammortamento dei marchi rivalutati nel bilancio d’esercizio 2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, comma 3, della L. 21 novembre 2020, n. 342, richiamato dall’art. 110, commi 1-7, del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni della legge 13 ottobre 2020. In caso di collegio sindacale occorre altresì attestare che il valore dei beni rivalutati non ecceda i valori massimi consentiti dalla legge;
- gli effetti contabili registrati nel corso del 2021, in abrogazione della norma derogatoria applicata sui bilanci 2019 e 2020 (ex art. 20-quater del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, prorogato per i bilanci d’esercizio 2020 con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 luglio 2020).
Viceversa, le deroghe contabili ammesse sul bilancio in chiusura al 31.12.2021, sono rappresentate da:
- la possibilità di ripianamento in sede di assemblea che approva il bilancio in chiusura al 31.12.2026 per le perdite conseguite nell’esercizio ai sensi degli articoli 2446 o 2447 del codice civile (per le società per azioni) o degli articoli 2482 bis o 2482 ter del codice civile (per le società a responsabilità limitata)
- la possibilità di sospensione degli ammortamenti, consentita dall’art. 60 della legge n. 126/2020 ed estesa per tramite dell’art. 1, co. 711 della legge n. 234/2021.
Nei due casi sopracitati, il revisore dovrà indicare nella propria relazione di revisione che la società ha usufruito di suddette deroghe contabili.
Infine, sul bilancio in chiusura, il revisore dovrà, come sempre, prestare attenzione nel verificare e nel fornire eventuali richiami d’informativa all’interno della propria relazione in merito:
- agli eventuali aumenti di capitale sociale deliberati (e versati) nel corso dell’esercizio 2021 e nei primi mesi dell’esercizio 2022,
- agli eventuali finanziamenti soci fruttiferi / infruttiferi ricevuti nel corso dell’esercizio 2021 e nei primi mesi dell’esercizio 2022,
- al rispetto dei c.d. covenant bancari;
- al ricorso agli ammortizzatori sociali di varia natura;
- ai contributi in conto esercizio ricevuti ed ai diversi crediti d’imposta;
- alle operazioni straordinarie realizzate nel corso dell’esercizio.
1Se, infatti, gli effetti contabili del conflitto russo ucraino hanno competenza 2022 e, ad oggi, non vi è certezza della sua evoluzione, in tema di continuità aziendale la Direzione dovrà effettuare specifiche analisi e fornire adeguata informativa già all’interno del bilancio in chiusura al 31.12.2021. Il revisore dovrà valutare tali impatti e verificare la completezza dell’informativa fornita oltre che, verificare le implicazioni del conflitto sulla capacità dell’impresa nel continuare ad operare come entità in funzionamento.