5 aprile 2023

La responsabilità penale e amministrativa del Revisore di Ente Locale: la qualifica di Pubblico Ufficiale

Autore: Centro Studi Enti Locali - revisione
I Revisori di Enti Locali devono osservare precisi doveri come stabiliti dall'art. 240 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), l’omessa osservanza di tali doveri può dare luogo al sorgere di una loro responsabilità penale e amministrativa.

Per individuare le ipotesi di reato cui il Revisore può incorrere nell'esercizio della sua funzione è necessario poter stabilire se esso riveste o meno qualifica di Pubblico Ufficiale, ossia occorre verificare l'esistenza o meno in capo al Revisore dei requisiti previsti dall'art. 357 Codice penale:
  1. la disciplina della funzione deve avvenire tramite norme di diritto pubblico o atti autoritativi;
  2. l'esercizio della funzione conferisce il potere di manifestare la volontà della P.A. o quello di svolgere detta funzione amministrativa mediante un'attività autoritaria o certificativa.
Il Revisore quale pubblico ufficiale può incorrere:
  • nel reato di omessa denuncia ex art. 361 Codice penale, in quanto ha l'obbligo di denuncia di reato (per iscritto e anche se non è individuato il soggetto cui il reato è ascrivibile), sia in sede giurisdizionale penale che contabile, ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti illeciti;
  • nel reato di abuso d'ufficio se nello svolgimento delle sue funzioni, in violazione di norme di legge o omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio, intenzionalmente procura a sé o ad altri un vantaggio economico o reca ad altri un danno ingiusto, ai sensi dell'art. 323 del Codice penale;
  • nel reato di rilevazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, in quanto è a conoscenza dei fatti e degli atti dell'Ente in cui opera, ai sensi dell'art. 326 del Codice penale.
  • nel reato di falsità ideologica ex art. 479 Codice penale in relazione ai poteri e doveri di certificazione e attestazione (sia rivolte all'Ente, ma anche verso i creditori o i terzi) del Revisore nell’esercizio delle sue funzioni: quando attesta falsamente che un atto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, quando attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, quando omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, quando attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare le verità.
La responsabilità penale del Revisore è sempre personale e può sorgere di fronte al verificarsi di diverse tipologie di reato: reati commissivi (presupposto: condotta attiva che si realizza mediante il compimento di una determinata azione), e reati omissivi (presupposto: comportamento omissivo, un non facere); reati propri (commessi solo da soggetti che possiedono una determinata qualifica, che li pone in diretta relazione con un interesse protetto dal Legislatore).

Occorre anche distinguere il caso della omissione di controllo da quello relativo alla omissione dell'impedimento di un determinato evento illecito.

Nel caso della omissione di controllo, la responsabilità del Revisore esiste nell’ipotesi in cui si sarebbe potuto evitare il danno se si fosse vigilato in ottemperanza degli obblighi previsti dalla legge, quando dalla mancata vigilanza (originata da dolo) siano scaturiti comportamenti che costituiscano reato.

Sarà sufficiente il solo dolo eventuale (per l’ipotesi di concorso di reato) nei casi in cui a carico dei Revisori sia configurato un dovere di vigilanza talmente ampio da prevedere l'obbligo di intervento ogni qualvolta si manifesti la violazione di leggi penali da parte degli Amministratori.

Per quanto riguarda l'omissione dell'impedimento di un evento penalmente rilevante, grava sui Revisori il dovere di impedimento del realizzarsi di un determinato evento futuro.

Di fatto la responsabilità penale del Revisore trova comunque dei limiti ben precisi: i doveri del Collegio (art. 2403 del Codice civile, art. 239 del Dlgs. n. 267/00), contemplano, non solo un controllo di merito, ma anche di legittimità.

La responsabilità del Revisore per danni subiti da terzi non rileva nell’ipotesi in cui i danneggiati non riescano a dare prova della significatività dei vizi di bilancio eventualmente non rilevati e del fatto che il giudizio professionale espresso dal Revisore sia inficiato da errori dovuti da negligenza.

La mancanza di diligenza e di accuratezza nell’espletamento dei compiti di vigilanza sulla gestione finanziaria dell’Ente comporta profili di responsabilità a carico del Revisore.
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