Nell’ambito dell’attività di revisione legale una delle aree che merita particolare attenzione, per la sua formazione all’interno del bilancio di esercizio, è quella relativa alle imposte sul reddito d’esercizio. Infatti, questo comparto della revisione coinvolge diverse peculiarità che vanno dal soggetto chiamato alla firma del modello dichiarativo all'esatta applicazione dei principi contabili e delle norme fiscali che risiedono alla determinazione del reddito imponibile.
Le imposte sul reddito gravante sulle società di capitali sono l’Ires e l’Irap, nonché le eventuali imposte differite, se presenti. Il reddito da assoggettare a tassazione, ossia il reddito complessivo, è determinato rettificando l’utile risultante dal conto economico, redatto in applicazione dei principi contabili e delle norme del Codice Civile, in ossequio alle norme fiscali di cui al Tuir con apposite variazioni in aumento o in diminuzione. In particolare, il reddito risultante dal conto economico deve essere aumentato di tutti i costi non ritenuti deducibili fiscalmente e diminuito di tutti i ricavi non oggetto di tassazione e delle perdite parziali o totali sofferte nei periodi d’imposta precedenti.
La verifica del fondo imposte da parte del revisore potrà iniziare già nella fase di raccolta dei dati, delle informazioni e dei documenti utili per lo svolgimento dell’incarico. La conclusione dell’attività di controllo è effettuata nel corso della fase finale della revisione, considerato che gran parte delle operazioni presentano un effetto di carattere fiscale; pertanto, è necessario esaminare tali voci prima della conclusione della verifica dell’apposito fondo.
Imposte - I principi contabili stabiliscono che le imposte sul reddito delle società corrispondono alla sommatoria delle imposte correnti, differite e anticipate.
La fiscalità differita ha l’obiettivo di riconoscere gli effetti fiscali dei fatti amministrativi nel medesimo esercizio in cui sono rilevati i fatti di gestione, ossia nell’esercizio di competenza economica secondo le norme civilistiche e i principi contabili.
Imposte correnti: le imposte correnti sono le imposte sul reddito dovute che fanno riferimento al reddito imponibile di un determinato esercizio. L'ammontare delle imposte correnti (o dovute) quasi mai coincide con l'ammontare delle imposte di competenza dell'esercizio per effetto delle diversità tra le norme civilistiche e fiscali.
Imposte differite: per imposte differite si intendono quelle di competenza di un esercizio, ma che saranno esposte in dichiarazione dei redditi future.
Imposte anticipate: per imposte anticipate si intendono quelle che sono esposte in dichiarazione dei redditi di un esercizio, ma sono di competenza di esercizi successivi.
Rilevazione in bilancio delle imposte - Imposte correnti: per imposte anticipate si intendono quelle che sono esposte in dichiarazione dei redditi di un esercizio, ma sono di competenza di esercizi successivi.
Imposte differite: le imposte si iscrivono al valore nominale per l’ammontare determinato applicando alle differenze temporanee Ires e Irap le aliquote in vigore.
In riferimento alle imposte differite attive, le stesse non devono essere contabilizzate qualora non vi sia la ragionevole certezza del loro futuro recupero; le passività per imposte differite passive non devono essere contabilizzate qualora esistano ridotte probabilità che il debito insorga.
Imposte anticipate: le imposte anticipate dovranno essere contabilizzate solo se sussiste la ragionevole certezza che vi sarà, negli esercizi futuri, un imponibile almeno pari all’importo da recuperare.
Lo stesso principio vale per la rilevazione di imposte anticipate derivanti da perdite fiscali riportabili in anni successivi, in questo caso, però, oltre alla ragionevole certezza di conseguire in futuro imponibili fiscali, è necessario che le perdite in oggetto derivino da circostanze ben identificate e ragionevolmente non ripetibili.
Attività di revisione - Proceduralmente dovrà essere fondata su una serie di elementi che prevedano quanto di seguito riportato:
- esistenza. Le imposte esposte in bilancio derivano da transazioni reali e rappresentano l’effettivo debito verso l’Erario;
- completezza. Tutte le imposte sul reddito esposte in bilancio sono state determinate considerando le disposizioni tributarie applicabili;
- accuratezza. L’ammontare delle imposte è stato determinato e contabilizzato in applicazione di processi di calcolo aritmetico corretti;
- competenza. Le imposte esposte in bilancio si riferiscono a costi e ricavi di competenza del periodo;
- valutazione. Le imposte sono state determinate in conformità ai principi contabili tenuto conto anche dei fattori che abbiano potuto influire sul loro valore, nel rispetto del criterio di uniformità dei principi contabili, salvo deroghe ammissibili e giustificate.
Nell’ambito del lavoro di revisione, l’area delle imposte sul reddito riguarda:
- la verifica dei costi per imposte Ires e Irap;
- il controllo delle imposte differite passive e delle imposte anticipate;
- la verifica del versamento degli acconti, secondo quanto stabilito dalla normativa fiscale;
- il controllo dei crediti d’imposta.