La norma di riferimento, relativamente alla revisione contabile del condominio, attribuisce all'assemblea dei condomini la facoltà di nominare un revisore “condominiale” che verifichi la contabilità del condominio”, anche riferita a più annualità purché specificamente indicate.
Tale figura è prevista dall'
art. 1.130-bis c.c., introdotto dalla
legge n. 220/2012 che ha disciplinato, in maniera specifica, le modalità di tenuta della contabilità condominiale, colmando una vecchia lacuna legislativa in materia.
Lo scopo principale della norma è quello di tutelare i condomini sia in termini di trasparenza e correttezza dei bilanci, sia anche in termini di un maggiore coinvolgimento nella verifica della contabilità del condominio predisposta dall’amministratore.
In pratica non si tratta di una novità assoluta, dal momento che anche prima della riforma legislativa, pur in assenza di una specifica norma, era comunque possibile nominare un revisore per verificare la correttezza della contabilità e del bilancio del condominio.
Inoltre, è anche importante considerare che, il legislatore, non ha imposto alcun obbligo che impone la nomina del revisore. Infatti, tale adempimento
rimane una mera facoltà che l'assemblea può esercitare in maniera del tutto discrezionale.
Infatti, l’eventuale nomina del revisore, non deve necessariamente presupporre il dubbio di qualche irregolarità contabile, ma la motivazione può riferirsi a qualsiasi altra natura, anche e solo per una semplice verifica della gestione condominiale.
È ovvio che, a secondo dei motivi alla base della nomina del revisore, dipenderà anche l'ampiezza e l'oggetto della revisione.
Concludiamo sottolineando che, pur potendo nominare di un revisore senza specifici requisiti,
non significa che l’attività svolta dallo stesso possa essere definita “
revisione contabile”. Infatti, per poter affermare di aver avuto una regolare certificazione di revisione legale, è necessario che sia nominato un soggetto con
requisiti di esperienza, di controllo e professionalità che può essere garantita soltanto dall’iscrizione al registro dei revisori legali tenuto presso il MEF.