La grave emergenza economica, causata dalla pandemia Covid-19, ha prodotto inevitabili effetti anche sull’attività che sono chiamati a svolgere i Revisori Legali. Tanto per fare un esempio: viene completamente stravolta la pianificazione della revisione legale. Infatti nella fase iniziale la prima valutazione da effettuare parte proprio dagli impatti del Covid-19 sul sistema produttivo, economico e finanziario della società sottoposta a revisione. Il Revisore Legale, in questo caso, sarà costretto ad elaborare un questionario ad hoc, da adattare a seconda della tipologia di attività economica della società. Inoltre tale problematica, del tutto straordinaria, determina significativi effetti anche su tutte le attività da porre in essere per poter esprimere il giudizio finale sui bilanci.
È comunque importante sottolineare che il Revisore Legale non può esimersi dalla valutazione del Principio ISA 560 in materia di “
Eventi successivi” il quale impone obblighi di specifiche indagini, in particolare:
- eventi che possano mettere a rischio la validità del presupposto della continuità aziendale;
- eventi che possano mettere in dubbio l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nella redazione del bilancio aziendale;
- eventi relativi alla quantificazione di stime contabili o di accantonamenti effettuati in bilancio;
- eventi che sono pertinenti alla recuperabilità delle attività;
- attenta e scrupolosa valutazione della continuità aziendale e dell’informativa di bilancio (indipendentemente dalle varie deroghe).
La valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale senza fornire, al riguardo, specifici criteri, art. 2423-bis c.c.. Il principio contabile OIC 11, richiede che gli amministratori, nella predisposizione del bilancio, devono effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di operare come entità in funzionamento su un arco temporale di almeno 12 mesi. L’ISA 570 dispone che il Revisore Legale, acquisiti gli elementi probativi
sufficienti e appropriati e verifichi se vi sia un’incertezza significativa sulla capacità dell’impresa di operare come entità in funzionamento (
a tal proposito, è opportuno sottolineare che tale principio contrasta, enormemente, sia con il Decreto Crisi d’Impresa che con i Decreti di Deroga).
Qualora vi sia un’incertezza significativa e gli amministratori forniscano in bilancio una adeguata informativa, evidenziandone chiaramente l’esistenza, il Revisore Legale rilascerà un giudizio senza modifica, riportando nella propria relazione finale una sezione separata, con il titolo:
“Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale”. In tale sezione, sarà richiamata l’attenzione sull’informativa resa dagli amministratori e sarà dichiarata l’esistenza di una significativa incertezza.
Se poi il bilancio, nel suo complesso, è caratterizzato da significative incertezze, il Revisore Legale potrebbe considerare appropriato, in casi estremamente rari e in presenza di adeguata
disclosure, dichiarare
l’impossibilità di esprimere un giudizio.
Il Revisore Legale deve inoltre dedicare una adeguata attenzione alle informazioni relative ai prevedibili rischi successivi all’emergenza sanitaria Covid-19.