31 gennaio 2020

La revisione legale nelle nano imprese. Decorrenza posticipata al bilancio 2020

Autore: Giovanni Colombi
Assonime, l’autorevole Associazione fra le Società per Azioni Italiane, ha preso una netta, ed ampiamente condivisibile, posizione circa la decorrenza degli obblighi di revisione dei bilanci delle “nano-imprese” obbligate alla nomina del Collegio Sindacale o del Revisore a seguito delle modifiche intervenute nel testo dell’art. 2477 del Codice Civile.

Normativa di riferimento – Come ben sappiamo, l’attività di revisione che dovrà essere posta in essere dai Professionisti nominati entro lo scorso 16 dicembre poggia sul rispetto del D.Lgs. 39/2010 e dei Principi di Revisione ISA Italia.

In particolare, l’art. 14 del D.Lgs. 39/2010 impone al revisore di esprimere un giudizio sul bilancio (comma 1 lett. a) e di verificare nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili (comma 1 lett. b).
La relazione di cui al comma 1 lett. a) si articola in tutta una serie di paragrafi, ben noti, che necessitano, nel corso dell’anno, di una importante attività di presidio periodico e di verifica.

Ed ancora, il comma 6 del suddetto art. 14 sancisce come il revisore abbia il diritto di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all’attività di revisione legale e come sia possibile, per il revisore, procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

Dal canto loro, gli ISA Italia dedicano il principio ISA Italia 300 alla fondamentale attività di pianificazione dell’attività di revisione, pianificazione che presuppone un lavoro “preventivo” rispetto a quello di concreto espletamento dello stesso; il principio ISA Italia 250B alle verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale, in piena assonanza con il dettato di cui all’art. 14 c. 1 lett. b) sopra richiamato; ed il principio ISA Italia 315 dedicato all’identificazione e alla valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera.

A ben vedere, già solo le attività sopra ricordate mal si conciliano con una nomina effettuata sul finire dell’anno da revisionare!
La dottrina, nei mesi scorsi, si è espressa in modo estremamente critico circa l’obbligo posto a carico del revisore di effettuare tutte le attività necessarie per giungere all’emissione di una relazione di bilancio redatta secondo il principio di revisione ISA Italia 700 ed l’art. 14 c. 2 D.Lgs. 39/2010, già per il bilancio d’esercizio 2019.
Ora, la presa di posizione netta di Assonime, grazie anche all’autorevolezza dei contributi dottrinali da essa prodotti nel tempo, riporta al centro dell’attenzione il serio problema di fronte al quale i revisori si troveranno nelle prossime settimane.

Obbligo differito al bilancio successivo – Una soluzione, di logico buon senso, che viene proposta da Assonime, è quella di far decorrere dal bilancio successivo alla nomina del revisore gli obblighi di revisione, quindi nello specifico dal bilancio 2020.
Dicevamo, una soluzione di logico buon senso: solo aderendo a questa impostazione tutti i dettati normativi e dei principi di revisione, solo sommariamente richiamati nel presente contributo, acquistano nuovamente significato e dignità operativa.

Riflessione e dilemma - Come spesso accade nell’operatività quotidiana dei nostri Studi, non sempre le “soluzioni di logico buon senso” trovano poi un effettivo riscontro applicativo.

Veramente scomoda sarà la posizione dei revisori nominati lo scorso 16 dicembre, o comunque non in occasione dell’approvazione del bilancio 2018. Essi, da un lato, non avranno potuto rispettare in modo compiuto tutti i dettati normativi e le previsioni dei principi di revisione ISA Italia, visto il ridotto arco temporale intercorrente fra la loro nomina e la fine dell’esercizio (teoricamente) da revisionare; dall’altro, l’obbligo della loro nomina e della conseguente revisione del bilancio è scattato in epoca antecedente (canonicamente ad aprile 2019) e solo in forza di una deroga “eccezionale” la loro nomina si è potuta effettuare con 9 mesi di dilazione, senza che una copertura normativa prevedesse in modo esplicito la decorrenza degli obblighi ad essa collegati.

Come spesso accade, l’auspicio è che il Legislatore si mostri sensibile a questa delicatissima tematica, magari in occasione della (annunciata) revisione del Codice della Crisi e dell’Insolvenza d’Impresa (CCII), affinché venga spesa una parola di chiarezza a beneficio della numerosa schiera di Professionisti coinvolti.
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