La recente Riforma del Terzo Settore ha portato significative novità nel campo dei bilanci delle organizzazioni non profit, attribuendo una notevole rilevanza al bilancio di esercizio e introducendo differenti adempimenti e schemi contabili in base alle dimensioni dell'Ente del Terzo Settore (ETS) e al relativo ammontare di entrate.
Una delle modifiche più rilevanti riguarda la derogazione al principio della competenza economica, che regola il bilancio degli ETS di maggiori dimensioni. Per gli ETS con un ammontare di entrate annue inferiore a 220.000 euro, è prevista la possibilità di redigere un rendiconto applicando il principio di cassa "puro". Questo significa che nel rendiconto non devono essere indicate componenti non monetarie o crediti/debiti.
Per consentire agli ETS di minori dimensioni di semplificare gli adempimenti contabili, è stata data prevalenza al principio di cassa. In pratica, questo significa che gli ETS con ricavi, rendite o entrate inferiori a 220.000 euro possono redigere il bilancio nella forma del rendiconto di cassa, come stabilito dal Decreto Ministeriale 5 marzo 2020, n. 39.
È importante sottolineare che il limite dei 220.000 euro deve essere valutato nell'esercizio precedente e non in quello in corso. Inoltre, alcune entrate sono escluse dal calcolo di questo limite, come quelle relative a disinvestimenti e fonti finanziarie come mutui.
Il rendiconto di cassa deve essere redatto sulla base della documentazione raccolta e conservata durante l'esercizio e ha natura esclusivamente "civilistica", senza alcuna valenza fiscale. Lo schema di rendiconto è suddiviso in tre parti, dedicate alla gestione corrente, alla gestione patrimoniale e ai risultati parziali delle due gestioni.
Sebbene lo schema di rendiconto proposto sia considerato fisso, gli ETS hanno la possibilità di suddividere o raggruppare le voci secondo necessità, purché ciò favorisca la chiarezza del bilancio. Tuttavia, la decisione di adottare il rendiconto di cassa è facoltativa e non attenua le responsabilità degli amministratori.
È importante notare che gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente come impresa commerciale non possono adottare questo schema contabile e devono essere iscritti nel registro imprese.
Infine, la Riforma del Terzo Settore ha sottolineato l'importanza di questa scelta anche ai fini della responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, in modo da garantire il rispetto del patrimonio minimo dell'ente e prevenire azioni legali da parte dei creditori.
Per garantire la corretta redazione del rendiconto finanziario, ogni entrata e uscita deve essere categorizzata in una delle cinque sezioni prestabilite, indipendentemente dalle modalità finanziarie con cui si sono verificate. Questo processo richiede dati relativi a due esercizi per poter effettuare confronti significativi.
Le attività devono essere distinte tra quelle di interesse generale e quelle diverse. Le prime includono le attività specifiche elencate dalla legge per le organizzazioni non profit, come le quote associative, le erogazioni liberali, i contributi di terzi e le cessioni di prestazioni verso terzi. Le seconde includono attività che escono dal perimetro delle attività di interesse generale e devono rispettare determinati limiti normativi.
Inoltre, per gli acquisti di beni durevoli relativi all'attività di interesse generale, come computer o stampanti, si deve fare riferimento alla sezione relativa agli investimenti in immobilizzazioni.
La redazione del rendiconto di cassa si basa sulla documentazione raccolta durante l'esercizio e segue principi contabili ben definiti. Gli ETS di minori dimensioni possono optare per gli schemi di bilancio utilizzati dagli ETS di maggiori dimensioni, come lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la relazione della missione, in determinate circostanze.
Una volta redatto, il rendiconto di cassa deve essere approvato annualmente dal Consiglio Direttivo e successivamente trasmesso all'assemblea dei soci per l'approvazione finale, secondo le modalità previste dallo statuto. Infine, entro il 30 giugno dell'anno successivo, il rendiconto di cassa deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per la pubblicazione.
In conclusione, la Riforma del Terzo Settore mira a semplificare i bilanci delle organizzazioni non profit, consentendo loro di adottare schemi contabili adeguati alle proprie dimensioni e attività, mantenendo al contempo trasparenza e responsabilità nella gestione finanziaria. Questo nuovo approccio favorisce una maggiore chiarezza nei bilanci e facilita il monitoraggio da parte delle autorità competenti e degli stakeholders. La semplificazione dei bilanci delle organizzazioni non profit mira a rendere più accessibile e trasparente la gestione finanziaria, consentendo agli ETS di concentrarsi sulle proprie attività principali senza gravose procedure contabili.
© FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata